Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 (21-5-2002)
Puglia
Legge n.7 del 21-5-2002
n.61 del 21-5-2002
Politiche economiche e finanziarie
11-7-2002 / Impugnata
La legge è impugnabile per il seguente motivo:
l'art. 38, 2° comma, prevedendo la proroga dell'esercizio della caccia, per alcune specie, sino all'ultimo giorno di febbraio, si pone in contrasto con l'art. 18 della legge n. 157 dl 1992 (Legge quadro sull'esercizio dell'attività venatoria) adottata al fine di recepire la normativa comunitaria in materia.
Tale contrasto si sostanzia nella violazione del principio primario e prevalente desumibile (come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 282/2002) dai contenuti della predetta legge di protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la cui competenza risulta attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
Del resto, avendo riguardo alla consolidata giurisprudenza costituzionale più recente (cfr da ultimo, sentenza n. 169 del 1999), che ha elaborato il concetto giuridico di ambiente esso risulta comprensivo della tutela della fauna ed elemento detrminante della qualità della vita.
Per tale motivo si ritiene che per il provvedimento in parola debba promuoversi la questione di legittimità costituzionale dinanzi all Corte Costituzionale, come già operato dal Governo per lo stesso motivo nei confronti di una legg della Regione Sardegna.
Di analogo vviso risulta anche il Ministero dell'Ambiente.

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