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Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale (11-7-2018)
Trento
Legge n.9 del 11-7-2018
n.28 del 12-7-2018
Politiche infrastrutturali
6-9-2018 /
Impugnata
La legge provinciale, che in attuazione all’articolo 16 della direttiva n. 92/43/CE, consente il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di fauna appartenente alle specie Ursus arctos e Canis lupus (orso e lupo), presenta, con riferimento all’articolo unico di cui si compone, profili che eccedono dalle competenze riconosciute alla Provincia Autonoma di Trento dallo Statuto speciale di autonomia, per i motivi che di seguito si riportano.
1 . Si premette che la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. Direttiva Habitat) è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. L’articolo 11 di detto dPR , attribuisce in via esclusiva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la competenza al rilascio di autorizzazioni in deroga al prelievo, la cattura o l’uccisione degli esemplari delle specie animali d’interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa contemplate all’ivi richiamato Allegato D, lett. a) (tra cui quelle dell’Ursus arctos e del Canis lupus), escludendo, quindi, la riconducibilità di tale potestà normativamente sancita a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ciò premesso, si evidenzia che le specie animali oggetto della stessa (orso e lupo), rientrano nel novero di quelle particolarmente tutelate nell’ambito dell’ordinamento internazionale, europeo e statale. In particolare la Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, inserisce le stesse tra le specie strettamente protette (allegato II), mentre la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, le colloca tra le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di ZSC e una protezione rigorosa (allegati B e D).
Le suddette specie animali sono, inoltre, inserite tra le specie “particolarmente protette” dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 1 in quanto appartenenti alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
In ambito europeo, l’art. 12, par. 1, lett. a) della direttiva 92/43/CE vieta, altresì, in generale il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari di tali specie, salva la possibilità per gli Stati membri di introdurre, a determinate condizioni, deroghe a tale divieto generale (art. 16).
A tale previsione si è data attuazione nell’ordimento interno con il d.P.R. n. 357 del 1997 che, all’art. 11, dopo aver ribadito il divieto suddetto, rimette (come dianzi accennato) in via esclusiva in Capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il potere di autorizzare deroghe entro limiti determinati (ad esempio per prevenire gravi danni alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e alla proprietà) e comunque a condizione che non sussistano soluzioni alternative praticabili e che la deroga non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni, tra le altre, di lupo ed orso.
Da questo punto di vista il citato art. 11 del d.P.R. n. 357/1997, rappresenta di per sè un rafforzamento della tutela, prevista per alcune specie oggetto di particolare protezione, delle previsioni di cui all’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, in tema di controllo della fauna selvatica.
2 . Inoltre si evidenzia che il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Province autonome di Trento e Bolzano deve essere effettuato, in virtù dell’art. 107 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, per mezzo delle norme di attuazione ivi previste. Si tratta di una fonte a competenza riservata prevista da una norma di rango costituzionale, il cui procedimento di approvazione è imperniato su una delibera del Consiglio dei ministri (si tratta di decreti legislativi, se pur peculiari), sentita una commissione paritetica Stato-Regione (o Stato-Provincia – c.d. Commissione dei sei).
La “avocazione” di funzioni amministrative già spettanti allo Stato tramite legge provinciale va senz’altro ritenuta incostituzionale, al di là del contenuto della previsione, in ragione della inutilizzabilità, a questo fine, dello strumento prescelto. La legge provinciale viola una precisa riserva di competenza stabilita dall’art. 107 dello Statuto ed è dunque incostituzionale per violazione di tale parametro.
3 . In relazione, altresì, alla possibilità, per le Province autonome di Trento e Bolzano, di sottrarsi dalla riserva anzidetta, tramite l’esercizio delle proprie competenze legislative ex art. 8, comma 1, n. 15 e 21, dello Statuto di autonomia, in materia di «caccia» e «agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico», deve osservarsi:
a) che tali competenze devono essere esercitate nel rispetto delle c.d. norme di grande riforma economico sociale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, dello Statuto di autonomia;
b) che le previsioni del d.P.R. n. 157 del 1997 sono in grado di vincolare, in ragione delle norme statutarie sopra evocate, l’esercizio della funzione legislativa nelle materie di competenza provinciale. Ciò è già stato affermato dalla Corte costituzionale, in particolare nella sent. n. 232 del 2017, nonché i precedenti ivi richiamati. Tali affermazioni sono state effettuate con particolare riferimento all’istituto della valutazione d’incidenza (c.d.VINCA), ma sono estensibili, in ragione della relativa portata anche alle previsioni qui rilevanti.
Infine deve essere evidenziato che esistono ulteriori motivazioni de jure che – nel merito – militano contro la attribuzione alle Province autonome della funzione di cui trattasi, anche mediante norme di attuazione dello Statuto speciale.
In primis, in ragione delle caratteristiche ecologiche delle due specie di grandi carnivori, che si muovono su aree amplissime, la gestione del lupo e dell’orso richiede necessariamente una pianificazione di scala ultra-provinciale, acquisendo come ambito valutativo l’intero contesto Alpino.
Ciò rende palesemente contrario ai principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. l’attribuzione alle Province della funzione de qua, proprio perché il loro ambito valutativo non sarebbe sufficientemente ampio da consentire un efficace svolgimento di detta funzione.
Si aggiungano poi due ulteriori considerazioni:
a) l’argomentazione dianzi accennata può agevolmente essere addotta a sostegno anche ove si ritenga che il principio di sussidiarietà non vincoli l’attribuzione di funzioni nella materia “caccia”, poiché questa sarebbe destinata a seguire il regime statutario: ciò in considerazione del rilievo secondo il quale in tale regime la funzione legislativa in materia di “caccia” è comunque destinata a rispettare gli “interessi nazionali”, clausola questa che può senza problemi includere le anzidette considerazioni sull’inadeguatezza sotto il profilo costituzionale dell’attribuzione di funzione operata da parte della Provincia;
b) quanto in questa sede osservato reca ulteriore sostegno alla ritenuta inapplicabilità, nel caso di specie, della soluzione individuata per la modifica temporanea dell’elenco delle specie cacciabili di cui al d.lgs. n. 240 del 2016.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo europeo e statale in cui si colloca la tutela delle specie oggetto della disposizione censurata, si rileva il contrasto della norma provinciale con i commi primo e secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost., rispettivamente perché viola i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, e perché abbassa il livello di tutela della fauna selvatica e di conservazione dell’habitat stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Sebbene, infatti, la disposizione provinciale in esame, al fine di prevedere la possibilità di derogare al divieto di prelievo, cattura o uccisione delle specie animali di cui trattasi, utilizzi le finalità di cui all’articolo 11 del d.P.R. 357 del 1997 (“per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente”), e le medesime condizioni (“a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.”), non si può non rilevare un’invasione nelle attribuzioni e competenze che la legge attribuisce allo Stato, configurando in capo alla provincia il potere di prelievo, cattura o uccisione delle specie protette lupo e orso, per le quali il potere di deroga al divieto di abbattimento è riservato al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in forza del già citato d.P.R. n. 357 del 1997.
In tema si osservi che, rientrando la fattispecie in esame nella materia esclusiva statale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, è allo Stato che spetta l’allocazione delle relative funzioni amministrative: sicché certamente le regioni e le province autonome non possono, senza che sia ad esse consentito, avocare a sé funzioni amministrative statali. Così facendo, dunque, la disposizione provinciale viola l’articolo 118, comma 2, Cost., oltre che l’articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
Per questi motivi la norma provinciale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione .
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