Dettaglio Legge Regionale

Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. (2-8-2018)
Umbria
Legge n.6 del 2-8-2018
n.38 del 3-8-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018 è stata impugnata la legge della Regione Umbria n. 6 del 2 agosto 2018 concernente: "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

L’articolo 22, comma 1, nel modificare l'articolo 31-bis della legge n. 3/2010, stabiliva che la regione potesse provvedere alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, ad Agenzie regionali e ad enti locali, individuati dalla Giunta regionale.

Tale disposizione, attribuendo alla Regione il potere di delegare le attività anzidette ad altri enti, si poneva in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 37 e 38, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, in materia di centralizzazione delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti.

Ne derivava la violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di “tutela della concorrenza” di esclusiva competenza del legislatore statale.

Infatti, la possibilità di affidare le attività di progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici eludendo le centrali di committenza individuate ai sensi della normativa nazionale, è suscettibile di generare inevitabili diseguaglianze o disomogeneità tra stazioni appaltanti e committenti.

La Regione Umbria, peraltro, ha successivamente emanato la legge regionale n. 14 del 27 dicembre 2018 che modifica, con l’articolo 25, il precedente articolo 31-bis della legge n. 3/2010, impugnato dal Governo, introducendo il richiamo esplicito all'osservanza del Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare all’osservanza degli articoli 37 e 38.

Atteso il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quanto sopra esposto ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.

Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
27-9-2018 / Impugnata
Regione Umbria – Legge regionale 2 agosto 2018, n. 6, recante “Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, pubblicata sul B.U.R. 3 agosto 2018, n. 38, S.S.

In relazione alla legge regionale in esame, si rileva che la stessa presenta profili illegittimi in ordine all’articolo 22, comma 1 - che inserisce l’articolo 31-bis all’interno della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.
Infatti l'art. 22 , primo comma, recita " La regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 ( Norme in materia di bonifica), ad Agenzie regionali e ad enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale"

E necessario premettere che l’articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), in combinato con l’articolo 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, attua i criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bb) - che individua gli obiettivi di razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi - e lettera dd) che articola ulteriormente i criteri sul contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera bb) - della legge n. 11 del 2016.

Il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, nell’ottica del legislatore delegante, è, quindi, collegato a una riforma complessiva del sistema.
Si ritiene, pertanto, che le disposizioni concernenti l’aggregazione e centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 37 del codice dei contratti, nonché le norme relative alla qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38 del medesimo codice, la cui attuazione è demandata all’emanando decreto del Presidente del Consiglio (comma 2), si configura quale sistema normativo omogeneo volto a dare attuazione alla riforma voluta dal legislatore delegante, finalizzata alla razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, finalità il cui raggiungimento è condizionato dall’applicazione del suddetto sistema su tutto il territorio nazionale.
Tanto premesso, appare utile, altresì, rammentare le indicazioni e principi fissati, con giurisprudenza costante, dalla Corte Costituzionale i quali, ancorché contenuti in pronunce intervenute in relazione al previgente codice (decreto legislativo n. 163 del 2006), attesa la loro valenza di carattere generale, appaiono riferibili anche alle nuove previsioni del d.lgs. N. 50 del 2016 e successive modificazioni.
In particolare, nella sentenza n. 411 del 2008 la Corte Costituzionale ha affermato che “.. La disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che «si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale…ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401/2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. N. 163 del 2006” (attualmente dal d.lgs. N. 50/2016). Nella stessa sede, la Corte ha avuto modo, altresì, di precisare che “la disciplina delle procedure di gara, e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'àmbito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato d.lgs. N. 163 del 2006), la quale, avendo ad oggetto il mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni (sentenza n. 430 del 2007).”. Considerazioni pressoché identiche, sono state espresse dalla Consulta anche in sentenze successive (ex plurimis, n. 259 del 2013; n. 28 del 2013; n. 339 del 2011; n. 186 del 2010; n. 283 del 2009), avendo, inoltre, la Corte ulteriormente precisato che “con riferimento (tra gli altri) al principio di parità di trattamento, è necessario che le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione siano disciplinati dal legislatore statale, appunto perché riconducibili alla tutela della concorrenza” (sentenza n. 28 del 2013, punto 10 del Considerato in diritto, sentenza n. 259 del 2013, punto 3 del Considerato in diritto).

Alla stregua di quanto precede l’articolo 22, comma 1 - che inserisce l’articolo 31-bis all’interno della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 deve essere impugnato innanzi alla Corte Costituzionale, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) “tutela della concorrenza”, per contrasto con i parametri interposti di cui agli articoli 37 e 38, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

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