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“XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)” (30-5-2024)
Puglia
Legge n.24 del 30-5-2024
n.45 del 3-6-2024
Politiche economiche e finanziarie
22-7-2024 /
Impugnata
La legge della regione Puglia n. 24 del 30/05/2024 recante “XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
§§§
L'articolo 8 della legge regionale in oggetto introduce modifiche al comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2017, peraltro già modificato dalla legge regionale n. 16 del 2024, prevedendo che alle strutture private accreditate ed a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario fissato per le strutture pubbliche dall'articolo 15-novies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992.
Per quanto riguarda le strutture private accreditate va ricordato come le stesse, attraverso l'accreditamento istituzionale, entrano a far parte del sistema sanitario pubblico, tant'è che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale.
Ne consegue che proprio perché facenti parte del circuito pubblico ad esse si applica la disciplina prevista per le strutture pubbliche in materia di limiti di età per le figure apicali, di cui al combinato disposto degli articoli 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
In particolare, la disposizione in ultimo richiamata prevede che le aziende sanitarie possono trattenere in servizio "fino al 31 dicembre 2025, su istanza degli interessati" i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga ai limiti di cui al già citato articolo 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992, e fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, non oltre la predetta data.
L'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2024, invece, non reca, alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio come previsto dall'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024.
Alla luce di tutto quanto sopra indicato e per i motivi ivi indicati, va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge regionale in oggetto per contrasto con l’articolo 117, comma 3 Cost., in materia di "tutela della salute" in relazione al combinato disposto degli articoli 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
§§§
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, nell’articolo sopra indicato, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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