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Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia (3-6-2002)
Piemonte
Legge n.14 del 3-6-2002
n.23 del 6-6-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
11-7-2002 /
Impugnata
La legge della Regione Piemonte 3/6/2002, n. 14 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 6/6/2002 avente ad oggetto: “Regolamentazione sull’applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia” è illegittima per i seguenti motivi:
l’articolo 4, disponendo il divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la terapia elettroconvulsivante sui bambini e gli anziani e, limitatamente, anche sulle donne in gravidanza, nonché ponendo il divieto di utilizzare la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi chirurgici, eccede i limiti di competenza in materia di tutela della salute riservati ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza statale, alla quale è attribuita la determinazione dei principi fondamentali in questa disciplina.
La circostanza che non si rinvengono norme di legge che disciplinano l’ammissibilità della T.E.C. o di altre pratiche terapeutiche in generale, non consente alla Regione di disporre con proprie norme una disciplina che esula dai principi che regolano la materia della tutela della salute; la legislazione regionale concorrente deve svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dallo Stato per le attività terapeutiche per garantire la salute del malato e l’uniformità di trattamento sul territorio nazionale delle predette terapie.
Si ritiene, pertanto, che avverso la legge in esame è proponibile il ricorso davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, per contrasto con l’articolo 117, terzo comma della Costituzione.
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