Dettaglio Legge Regionale

Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020. (20-8-2018)
Basilicata
Legge n.18 del 20-8-2018
n.34 del 20-8-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 2018 è stata impugnata la legge della Regione Basilicata n.18 del 20/08/2018, pubblicata nel B.U.R n. 34 del 20/08/2018 recante “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”.

Si premette che l’art. 1 della legge n. 10/2018 - in materia di compensi aggiuntivi per i medici di medicina convenzionata in ordine alle condizioni di disagio nelle quali tali attività professionali vengono espletate – è stato impugnato dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2018 perché violava la competenza statale esclusiva in tema di ordinamento civile, alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva e quindi era in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 15 della legge regionale in parola n. 18 del 20/08/2018, anch’esso impugnato, in quanto permanevano sostanzialmente invariati i rilievi di incostituzionalità della legge modificata.
La successiva legge regionale Basilicata del 13/03/2019, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata” ha previsto all’articolo 15 l’abrogazione dell’intera legge regionale 27 giugno 2018, n. 10, nonché l’abrogazione espressa dell’art. 15 della legge regionale 20 agosto 2018 n. 18, modificativo dell’articolo 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto alla impugnativa della disposizione considerata illegittima, si ritiene che vi siano i presupposti per la rinuncia totale all’impugnativa per la legge n. 18 del 20/08/2018.
15-10-2018 / Impugnata
La Legge Regione Basilicata n. 18 pubblicata sul B.U.R n. 34 del 20/08/2018 recante: “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”presenta aspetti di illegittimità costituzionale per gli aspetti di seguito evidenziati.

L'articolo 15 modifica l'art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10, che è stato impugnato con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2018, in quanto riconosceva ai medici di medicina convenzionata compensi aggiuntivi, finalizzati alla remunerazione delle specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie, non previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale di settore.
Le medesime criticità si riscontrano relativamente all'art. 15, rubricato "Modifiche all'art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10", che, di fatto, nonostante la modifica introdotta, non supera i rilievi di incostituzionalità precedentemente riscontrati; infatti, laddove dispone che "fino all' approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le attività correlate alle indennità aggiuntive di cui all'articolo 35, comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell'Accordo Integrativo Regionale, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell'11 marzo 2008, poiché finalizzate ad assicurare la partecipazione dei medici di continuità assistenziale alle attività previste dagli accordi regionali primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di tutti i professionisti che non abbiano negato la disponibilità allo svolgimento delle attività correlate" non risulta in linea con i principi che ispirano l'Accordo Collettivo Nazionale di settore che regola le attribuzioni degli incarichi ai medici di continuità assistenziale, preposti ad assicurare prestazioni assistenziali territoriali non differibili.
Nello specifico, l'articolo 67, comma 1, dell'ACN 29 luglio 2009, di modifica dell'ACN del 2005, stabilisce che "Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio".
Il comma 17 del medesimo articolo prevede che "Il medico di continuità assistenziale partecipa alle attività previste dagli Accordi regionali e aziendali. Per queste attività vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano. Tali attività sono primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale del presente Accordo, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, anche mediante la regolamentazione di eventuali attività ambulatoriali".
Da tali disposizioni deriva che ai medici di continuità assistenziale possono essere attribuite attività ulteriori rispetto alle normali funzioni istituzionali; esse devono essere stabilite dagli Accordi collettivi regionali e aziendali e per la remunerazione delle stesse devono essere previste quote variabili aggiuntive di compenso. Non possono, invece, essere previsti compensi aggiuntivi, volti ad indennizzare il medico per le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie, posto che, come sopra indicato, le predette quote variabili aggiuntive costituiscono la possibile remunerazione delle sole attività ulteriori rispetto a quelle istituzionali, tant'è che la corresponsione del relativo compenso prescinde dalle particolari condizioni in cui è resa l'attività assistenziale.

L'art. 15 della legge regionale in esame si pone in contrato con principi ricavabili dal citato ACN di settore poiché richiama l'art. 35 commi 1, 2 e 6 dell'Accordo Integrativo regionale a norma del quale: "[...] spettano al Medico di Continuità Assistenziale i seguenti compensi:
•€ 4,00 ad ora quale indennità per i rischi derivanti dalla peculiarità del servizio svolto.
•€0,50 ad ora per usura della macchina qualora si utilizza il proprio automezzo. (..omissis...)
Per l'assistenza resa alla popolazione in età pediatrica (0-14 anni) è previsto un compenso aggiuntivo orario di €0,50".
Ne deriva che l'art. 1 della legge regionale n. 10, sia pure nella nuova formulazione introdotta dall'art. 15 della legge in esame, continua a riconoscere indennità aggiuntive non previste dall'ACN sopra indicato.
Del resto, relativamente alle indennità di cui trattasi, già la Corte dei Conti, procura regionale per la Basilicata, nell'ambito della vertenza 643/16GAR, a seguito di raffronto tra la contrattazione di livello nazionale e quella integrativa regionale, ha promosso l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti della regione contestando di aver illegittimamente previsto nell'AIR, approvato con delibera della giunta regionale n. 331/2008, l'attribuzione e la corresponsione delle suddette indennità ai medici convenzionati di continuità assistenziale per gli anni 2012-2016 in contrasto con l'ACN.
Alla luce di quanto esposto, con le previsioni di cui all'art. 15, la legge regionale in questione esercita una competenza non propria, atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il rapporto tra il servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.
Ed invero, quando - come nel caso all'esame - un contratto collettivo nazionale determina, negli ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, le materie e i limiti entro i quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non è consentito ad una legge regionale derogare a quanto in tal senso disposto dal contratto collettivo nazionale.

Si ravvisano, pertanto, le condizioni per sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" (articolo 117, comma 2, lettera 1, Cost.) e per violazione dell'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza (articolo 3, Cost.), di garantire l'uniformità, sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione.

lla luce di quanto precede, la legge regionale, limitatamente alla disposizione sopra indicata, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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