Dettaglio Legge Regionale

Disciplina organica dei lavori pubblici (31-5-2002)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.14 del 31-5-2002
n.22 del 4-6-2002
Politiche infrastrutturali
25-7-2002 / Impugnata
La legge, nel prevedere - nelle disposizioni di cui agli articoli 17, 20 e 24 - che tra gli elementi che determinano l’aggiudicazione degli appalti venga riconosciuta priorità alle imprese che abbiano la sede legale nel territorio regionale , e/o che abbiano eseguito lavori nella stessa regione e , per i lavori sotto soglia comunitaria, che venga tenuta in considerazione la collocazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare, contrasta con i principi riguardanti la libera circolazione dei prestatori di servizi, affermati dall’art.49 del Trattato per l’unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione in danno di cittadini degli stati membri, e viola quindi sia l’ articolo 117 comma 1 della Costituzione, che vincola la potestà legislativa regionale, sia i principi di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, oltre ad invadere la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui al citato articolo 117, comma 2, lettera e) .
Anche il Ministero delle Infrastrutture e trasporti e il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio hanno censurato la legge in tal senso.



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