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Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007 (6-8-2018)
Toscana
Legge n.46 del 6-8-2018
n.36 del 10-8-2018
Politiche infrastrutturali
4-10-2018 /
Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche e modifiche alla l.r. 38/2007 concernente " Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" è censurabile con riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo all’articolo 1, comma 1 - che inserisce l’articolo 35-ter all’interno della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 - che risulta violare l’articolo 117, primo comma della Costituzione, a motivo del contrasto con l’articolo 56, comma 2 della direttiva 2014/24/UE, nonché l’articolo 117, secondo comma, lett. e) che affida allo Sato la competenza esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”, per contrasto con il parametro interposto di cui all’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
In particolare la norma regionale dispone che nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Nell'avviso di manifestazione di interesse sono indicate l'intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.
Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della direttiva 2014/24/UE la possibilità dell'inversione dell'apertura delle buste in sede di gara è consentita solamente per le procedure aperte e non anche per le procedure negoziate. Detto principio è inoltre recepito nell'ordinamento italiano dall'articolo 133, comma 8 del d.lgs. n. 50/206 smi.
Da ciò dunque deriva l'illegittimità della norma regionale che, seppure dettando norme riferite a procedure negoziate di valore sotto soglia, eccede dalla competenza regionale atteso che la materia degli appalti investe ambiti di competenza riservati allo Stato quali l'ordinamento civile e la tutela della concorrenza.
Se infatti la legge delega n. 11/2016, all'art. 1, comma 1, lettera g ) ha delegato il governo a prevedere una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara, è evidente che il legislatore statale , nel dare attuazione a tali criteri direttivi con il codice dei contratti pubblici, non ha ritenuto di prevedere la possibilità dell'inversione dell'apertura delle buste in sede di gara in caso di procedure negoziate, in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2014/24/UE per gli appalti sopra la soglia comunitaria.
Da qui la violazione dell'articolo 117, primo comma e secondo comma lettera e) della Costituzione.
Per questo motivo la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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