Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione). (12-9-2018)
Liguria
Legge n.17 del 12-9-2018
n.13 del 19-9-2018
Politiche infrastrutturali
8-11-2018 / Impugnata
La legge regionale in esame disciplina l’attività di tassidermia e di imbalsamazione in attuazione del combinato disposto degli articoli 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che dispone in capo alle regioni, sulla base di apposito regolamento, la disciplina dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, e dell’articolo 46 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
Essa presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle seguenti disposizioni che, andando a violare le norme di riferimento, comprese quelle sanzionatorie, contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, risultano invasive della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117 secondo comma lettere l) ed s) della Costituzione in materia di ordinamento e civile e penale e di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. In particolare:

- L’articolo 4 reca specifiche disposizioni sul procedimento di autorizzazione dell’attività di imbalsamazione o di preparazione tassidermica. In particolare il comma 3 prevede la facoltà per tassidermisti o imbalsamatori di richiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette (ex articolo 2 della 1.r. n. 157 del 1992), non cacciabili e cacciabili per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia.

Al riguardo l’art. 30 della legge n. 157 del 1992, nel prevedere al comma primo, lettere a), b), c), g), h) e 1), sanzioni penalmente rilevanti per l’abbattimento, la cattura o la detenzione delle diverse tipologie di esemplari di specie particolarmente protette (ex art. 2 della stessa legge) e/o non cacciabili, nonché per il commercio o la detenzione per il commercio degli stessi, al successivo comma secondo stabilisce che: “Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.".

L’articolo 4 configura, pertanto, una illegittima depenalizzazione di divieti statali sanzionati penalmente a norma dell’art. 30 della legge n. 157 del 1992, comma 1, lettere a), b), c), g), h) e 1).
Ne consegue l’evidente contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione, che attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento penale» andando di fatto ad incidere su fattispecie penali vigenti, modificando i presupposti per l’applicazione di tali norme e introducendo nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale.

- L’art. 9 sostituisce l’art. 9 della legge regionale n. 7 del 1984 stabilendo che "Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali "imbalsamati" a "impagliati’) realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l’elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC)". Tale nuova formulazione, abrogando il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della n. 7 del 1984, ai fini della presentazione dell’elenco all’Ente territoriale competente, ed introducendo il termine del 25 gennaio 1984 entro il quale il preparato tassidermico detenuto è stato realizzato, prevede, di fatto, un meccanismo condonatorio a favore di chiunque detenga animali "imbalsamati" o "impagliati" tassidermizzati (senza distinzione tra specie protette o cacciabili e realizzati prima del 25 gennaio 1984), attivabile nei rapporti con la Regione attraverso modalità comunicative standardizzate (raccomandata o PEC) e tale da consentire di legittimare impropriamente sine die il possesso di esemplari, anche di specie protette, di cui non si potrebbe nemmeno documentare la datazione, in assenza della previsione di specifici accertamenti/perizie. Detto quadro previsionale si pone in contrasto con i divieti posti a carico di chiunque detenga specie protette a vario titolo e/o le prepara con trattamento tassidermico e delle correlate sanzioni di natura penale previste dagli articolo 21, comma 1, lettera ee) e dall’articolo 30, comma 1, lettere b) c) g) h) l) e comma secondo, della legge 157 del 1992 la cui perdurante vigenza preclude alle Regioni la facoltà di poter ad essi derogare attraverso l’introduzione di meccanismi regolarizzativi di qualsivoglia natura.
Le leggi statali rappresentano, infatti, limiti invalicabili per l’attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull’intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale. Ciò è ulteriormente sancito dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992, che garantisce nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 70/409/CEE, standard minimi ed uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale, e che pertanto ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale (C. Cost. sentt. nn.rr. 227 del 2003, 536 del 2002, 233 del 2010).
Ne deriva il contrasto della norma regionale con i commi primo e secondo, lettera s), dell’art. 117 Cost., poiché oltre a violare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, tende a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- L’articolo 10 modifica il corrispondente articolo 10 della legge regionale n. 7/1984 adeguando in euro le sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni della legge regionale in esame. In particolare il comma 1, lett. d), nel riformulare la sanzione amministrativa (ora espressa in euro) per l’imbalsamatore o tassidermista che ometta di comunicare alla Regione i dati di clienti o le circostanze di apprensione/consegna di esemplari faunistici protetti, non menziona la sanzione della revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attività, fattispecie che pertanto risulta non essere più sanzionata, risultando in contrasto con il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 6 della legge statale n. 157 del 1992, in violazione quindi dell’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che la legge regionale, limitatamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 10, debba essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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