Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37. (2-10-2018)
Calabria
Legge n.37 del 2-10-2018
n.99 del 3-10-2018
Politiche infrastrutturali
28-11-2018 / Impugnata
La legge regionale è censurabile in quanto le disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 1, lettera b) sottraggono di fatto taluni interventi edilizi in zone sismiche dal controllo ex ante previsto dagli articoli 65, 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001. Le norme regionali, violando le citate previsioni statali, si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di “governo del territorio” di cui al d.P.R. n. 380/2001 e violano pertanto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, considerato che le norme in materia di costruzioni in zone sismiche presidiano la pubblica incolumità e attengono altresì alla materia della “protezione civile”, risulta violato anche l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in tale materia.
In particolare :
L’articolo 7 della L.R. in esame sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 6 della L.R. n. 37 del 2015, aggiungendovi anche i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (comma 1, lettera b). La norma presenta profili di illegittimità in quanto , ai sensi del richiamato comma 3-ter dell’articolo 6 della L.R. n. 37 del 2015, le verifiche che il competente Settore tecnico regionale è tenuto ad effettuare nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell’atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, non devono riguardare, tra l’altro, “la progettazione degli elementi non strutturali…salvo le eventuali interazioni con le strutture” (lettera b), essendo, altresì, previsto al comma 4, anch’esso sostituito dall’articolo 7 della L.R. in esame (comma 1, lettera c), che “L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.”.
Le descritte norme regionali, sottraendo alcuni interventi edilizi in zone sismiche dal controllo ex ante previsto dagli articoli 65, 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001, si pongono in contrasto con queste stesse previsioni statali. L’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, infatti, stabilisce, al comma 1, che “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.” e, al comma 5 che “Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.”.
Inoltre, l’articolo 93, del citato TUE, al comma 1, prevede che “Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione…”.
Infine, l’articolo 94, del medesimo TUE, al comma 1, prevede che “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”.
Le disposizioni regionali consentono, invece, che taluni interventi siano sottratti alla apposita normativa di garanzia approntata dal d.P.R. 380/2001, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di “governo del territorio” di cui allo stesso d.P.R. n. 380/2001 e violando pertanto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, considerato che le norme in materia di costruzioni in zone sismiche presidiano la pubblica incolumità e attengono altresì alla materia della “protezione civile”, appare violato anche l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in tale materia. Come affermato in numerose pronunce della Corte Costituzionale, infatti, le disposizioni contenute nel Capo IV del testo unico che dispongono determinati adempimenti procedurali per le zone sismiche costituiscono principio fondamentale quando rispondono ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti a fronte del rischio sismico (C. Cost. n. 60 del 2017, n. 300 e n. 101 del 2013; 201 del 2012; n. 254 del 2010; n. 248 del 2009; n. 182 del 2006).
In particolare, da ultimo, nella sentenza n. 232 del 2017, la Consulta, individuato nell’articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, una disposizione di principio, ha ribadito che “…tale principio costituisce espressione evidente «dell’intento unificatore che informa la legislazione statale, palesemente orientata […] ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (così la citata sentenza n. 182 del 2006)» (sentenza n. 60 del 2017).”, precisando, altresì, che “…il principio fondamentale espresso dall’art. 94 del Testo unico dell’edilizia, secondo cui, nelle zone sismiche, «l’autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione condiziona l’effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio» (sentenza n. 272 del 2016). Si tratta, peraltro, di un principio che «riveste una posizione “fondante” del settore dell’ordinamento al quale pertiene, attesa la rilevanza del bene protetto», costituito dall’incolumità pubblica, che «non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali» (sentenza n. 272 del 2016).”.
Inoltre, con specifico riguardo agli articoli 93 e 65 del predetto d.P.R. n. 380 del 2001, sempre la Consulta, nella citata sentenza n. 232 del 2017, ha avuto modo di osservare che “Anche in tal caso si tratta di disposizioni riconducibili alla materia della «protezione civile», di cui la necessità della previa autorizzazione scritta costituisce principio fondamentale, al quale sono strettamente e strumentalmente connessi gli obblighi di preventiva «[d]enuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche», nonché di generale preventiva denuncia dei lavori allo sportello unico, di cui agli artt. 93 e 65 del medesimo t.u. edilizia.”.

Per questi motivi la legge regionale , limitatamente alle norme sopra descritte, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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