Dettaglio Legge Regionale

Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili. (3-10-2018)
Puglia
Legge n.48 del 3-10-2018
n.129 del 5-10-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2018, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Puglia n. 48 del 3 ottobre 2018 recante "Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili”.

E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto le disposizioni dell’art. 2, comma 2, lett. a), stabilendo che le amministrazioni comunali debbano attrezzare “almeno una spiaggia” da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili, provocava, di fatto, una ghettizzazione delle persone con disabilità, limitando la possibilità di queste ultime di poter usufruire al pari degli altri dell’accesso ai luoghi turistici. Essa si poneva pertanto in contrasto sia con le norme della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, sia con le specifiche disposizioni a tutela dell’accessibilità dei soggetti disabili al demanio marittimo contenute nell’articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”). Ne conseguiva la violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto degli obblighi internazionali, nonché la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Successivamente la Regione Puglia, con l’articolo 62 (rubricato “Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48”) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, ha sostituito il comma 2 dell’art. 2 eliminando la norma impugnata.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 febbraio 2019, ha deliberato la non impugnativa del menzionato art. 62 della legge regionale n. 67 del 2018.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l’impugnativa della legge in oggetto, su parere conforme del Gabinetto del Ministro per la famiglia e la disabilità del 5 aprile 2019, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.

Si propone pertanto la rinuncia all'impugnazione della legge della regione Puglia n. 48 del 3 ottobre 2018.
28-11-2018 / Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 48 del 2018, recante “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, comma 2, lett. a), per violazione sia dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto degli obblighi internazionali, sia dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La legge regionale in esame è riconducibile alla materia dei diritti delle persone con disabilità, e in particolare al diritto delle persone diversamente abili alla libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione, rientrante nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009.
In particolare l'art. 2 della legge regionale in esame, dopo aver premesso, al comma 1, che la Regione Puglia eroga incentivi per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione delle persone diversamente abili, al comma 2, lett. a), limita fortemente tale accessibilità, precisando che le amministrazioni comunali devono “individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili”.
La norma regionale contenuta nel comma 2, lettera a), configurando un obbligo soltanto in relazione ad una singola spiaggia, provoca, di fatto, un effetto di segregazione e ghettizzazione delle persone con disabilità, limitando la possibilità di queste ultime di poter usufruire al pari degli altri dell'accesso ai luoghi turistici. Essa contrasta pertanto con le norme della menzionata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge n. 18 del 2009, nonché con le specifiche disposizioni di legge a tutela dell’accessibilità dei soggetti disabili ai sedimi demaniali marittimi con finalità turistico-ricettive, recate dalla legge 05.02.1992, n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.”).

Infatti la citata Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità dopo aver enunciato all'articolo 5 il principio di "eguaglianza e non discriminazione", si occupa specificatamente dell'accessibilità all'articolo 9 stabilendo che "al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali".
Inoltre l'articolo 19, lettere b) e c) di detta Convenzione stabilisce che le persone con disabilità hanno diritto all'accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità impedendo che siano isolate o vittime di segregazione, e specificatamente che i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, anche delle persone con disabilità e che siano adatti ai loro bisogni. Infine l'articolo 30, co. 5, lett. c), afferma il principio in base al quale deve essere assicurato alle persone con disabilita l'accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici.

La norma regionale censurata, come sopra evidenziato, contrasta altresì con le specifiche disposizioni di legge a tutela dell’accessibilità dei soggetti disabili al demanio marittimo, recate dalla legge 05.02.1992, n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.”).
Infatti, l’articolo 23, comma 3, della predetta legge n. 104/1992 stabilisce che “ Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.”.

Pertanto la disposizione censurata, stabilendo che le amministrazioni comunali debbano attrezzare "almeno una spiaggia" da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili si pone in contrasto sia con le norme della Convenzioni ONU sopra menzionate sia con la normativa statale citata in primo luogo con riferimento alla necessità di impedire isolamento e segregazione, e poi riguardo all'obiettivo di rendere fruibili tali strutture comunitarie su una base di eguaglianza con gli altri. Essa infatti, lungi dall’apprestare una tutela aggiuntiva in favore delle persone con disabilità, limita e vanifica la ratio perseguita dal legislatore regionale e nazionale in merito al superamento delle barriere architettoniche. Il tutto con evidente limitazione delle libertà di movimento e fruizione dei luoghi turistico ricreativi, in aperta violazione con il principio di accessibilità, così come sancito in più parti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla normativa statale vigente sopra richiamata.
La giurisprudenza costituzionale, in particolare con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, ha ribadito la superiorità gerarchica delle norme di rango internazionale che, al pari del diritto comunitario, rappresentano un parametro interposto di costituzionalità anche per le leggi regionali. Secondo tali sentenze infatti l’art. 117, primo comma, Cost., condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo.

Pertanto l'art. 2, comma 2, lett. a), ponendosi in contrasto con le menzionate norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la l. n. 18 del 3 marzo 2009, nonché con la specifica disposizione contenuta nell’articolo 23, comma 3, della predetta legge n. 104/1992, viola sia l’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto degli obblighi internazionali, sia i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Per i motivi esposti l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge regionale in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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