Dettaglio Legge Regionale

Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (4-10-2018)
Veneto
Legge n.31 del 4-10-2018
n.101 del 9-10-2018
Politiche economiche e finanziarie
7-12-2018 / Impugnata
Legge Regione Veneto n. 31 pubblicata sul B.U.R n. 101 del 09/10/2018 recante: "Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27. dicembre 2017, n. 205" presenta profili illegittimi e deve essere impugnata a norma dell'art. 127 della Costituzione per gli aspetti di seguito evidenziati:

Il provvedimento in esame agli articoli 1, 2, 3 e 4 detta alcune disposizioni volte all'armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale. L'intervento viene adottato in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede che "… a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

In proposito si ricorda che i parametri di cui alla sezione sopra evidenziata devono essere definiti in apposito DPCM e sono riferiti alle seguenti poste:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

In merito, si evidenzia che l'adozione del citato DPCM - e la puntuale declinazione dei parametri che il legislatore definisce in termini generali - rappresenta la condizione indispensabile per l'applicazione della norma. In particolare, in assenza dello stesso, la lettera a) dell'art. 23 risulta priva di contenuti, non essendo definita la percentuale indicativa di una situazione di virtuosità finanziaria. Conseguentemente, in assenza del DPCM, il comma 800 non può legittimamente essere richiamato dalle regioni come presupposto per la loro legislazione autonoma.

Giova, altresì, evidenziare che, ai sensi del citato comma 800, le amministrazioni possono incrementare i fondi, anche del personale dirigenziale, oltre il tetto stabilito dall' art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 75/2017, limitatamente alla differenza fra il numero delle unità di ex provinciali trasferito e il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio, mentre le norme in esame si limitano a una nuova quantificazione del fondo in valore assoluto, senza che sia consentito verificare le modalità di calcolo e il rispetto dei presupposti della disposizione.

In assenza delle condizioni sopra rappresentate, la normativa regionale recata dagli articoli 1,2,3, e 4 nel porsi in contrasto con l'art. 23, comma 2, del d. lgs. N. 75/2017, che rappresenta una cornice di regolazione in materia di contrattazione integrativa che tutte le pubbliche amministrazioni devono rispettare, confligge con l'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.

Si riscontra, altresì, un contrasto con il principio di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto il personale delle altre pubbliche amministrazioni, nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti.

Per le suesposte considerazioni le norme indicate sono illegittime e devono essere oggetto di giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.

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