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Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'articolo 3, comma 12, lett. A) della legge regionale 6 marzo 2002, n 4 (10-6-2002)
Lombardia
Legge n.12 del 10-6-2002
n.24 del 13-6-2002
Politiche infrastrutturali
19-7-2002 /
Impugnata
La legge è censurabile in quanto, intervenendo su una disposizione- l’art.3, comma 12, lettera a) della legge regionale n.4/2002- che ha formato oggetto di impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale con delibera del Consiglio dei ministri del 3 maggio u.s, procrastina l’applicazione della norma censurata al 1° gennaio 2003, e ribadisce comunque , al comma 2 dell’art.1, il divieto di istallazione di impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione in corrispondenza di taluni edifici, introducendo quindi nuovamente un criterio, quale quello della distanza, diverso da quelli di attenzione stabiliti dallo Stato, non avendo riguardo alle caratteristiche rilevanti delle stazioni trasmittenti (altezza dal suolo, direttività del sistema radiante, potenza irradiata) e al livello massimo di campo ammissibile presso le aree abitate, e determina, pertanto, sia un’ invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art.117, comma 1 lettera s) della Costituzione, sia un contrasto con le disposizioni contenute nella legge quadro 36/2001, vincolante la legislazione concorrente delle regioni in materia di tutela della salute e di ordinamento delle comunicazioni, di cui al citato art.117, comma 3, della Costituzione.
Anche il Ministero delle Comunicazioni ha censurato la legge in tal senso.
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