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Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria. (7-11-2018)
Marche
Legge n.44 del 7-11-2018
n.96 del 7-11-2018
Politiche infrastrutturali
21-12-2018 /
Impugnata
La legge regionale, che detta norme di modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria, è censurabile con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 2 che, per le ragioni di seguito illustrate, si pone in contrasto con il primo comma dell’articolo 117 della Costituzione oltre a violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma , lettera s) della Costituzione .
Si evidenzia che nell'ordinamento italiano, la vigente normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è recata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatoria» ritenuta dalla Corte Costituzionale disciplina contenente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Cost. n. 233/2010).
La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha, altresì, affermato che «spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del’ 'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s,), Cos t., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (ex plurimis, sentenze n. 303 del 2103, n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012).
Tutto ciò premesso, l'articolo 2, legge regionale in esame reca specifiche modifiche all'articolo 29 della Lr. N. 7/1995 inserendo dopo il comma 5 un ulteriore comma 5 bis, ai sensi del quale: « Il cacciatore deve annotare, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati ».
Tale disposizione regionale si pone in netto contrasto con quanto previsto dall'articolo 12, comma 12- bis della legge Il febbraio 1992. n. 157, introdotto dall'articolo 31 della legge 7 luglio 2016, n. 122 in relazione al Caso EU pilot 6955/14/ENVI La disposizione nazionale, risolvendo le criticità sollevate dalla Commissione europea, infatti, prevede: «12-bis, La fauna selvatica stanziate e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento ».
Prevedendo, pertanto, la norma nazionale, l'annotazione sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento, la stessa ha come scopo quello di fornire un dato reale sul prelievo venatorio la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. i) della legge n. 157 del 1992.
Di contro, dall'applicazione della disposizione regionale in esame potrebbero non venire riportati, sul tesserino venatorio, i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti, o quelli che particolari condizioni di tempo, luce e sparo ne impedirebbero il recupero anche se abbattuti. Situazioni e condotte che peraltro sarebbero difficili da sanzionare.
Dunque la norma regionale, intesa nel senso che i capi debbono essere annotati “non subito dopo l’abbattimento” ripropone le illegittimità riscontrate dalla Commissione europea, in violazione quindi dell’articolo 117 primo comma della Costituzione.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale in cui si colloca la tutela delle specie oggetto della disposizione censurata, si rileva anche il contrasto della norma regionale con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Per i motivi esposti, la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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