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Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020. (5-11-2018)
Sardegna
Legge n.40 del 5-11-2018
n.50 del 8-11-2018
Politiche economiche e finanziarie
21-12-2018 /
Impugnata
La legge regione Sardegna n. 40 pubblicata sul B.U.R n. 50 del 08/11/2018 recante: “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 6, comma 6 e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
L’articolo 6, comma 6 prevede che "al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con quelli del comparto di contrattazione regionale di cui all'art. 58 della I.r. n. 31/1998, le risorse da destinare alla contrattazione integrativa relativa al triennio 2016-2018, stabilite dall'art. 1, comma 37, della Lr. n. 32/2016, sono incrementate, a decorrere dal 2018, di euro 1.000.000".
Al riguardo, la disposizione regionale interviene dopo la distinta sottoscrizione dei CCRL triennio 2016-2018 dei dipendenti dell'amministrazione, enti, istituti, aziende e agenzie regionali, nonché dei dipendenti di AREA e ed ENAS, separatamente certificati dalla Corte dei Conti - sezione di controllo per la regione Sardegna, e prevede la generica omogeneizzazione dei trattamenti economici, senza recare alcuna distinzione tra quelli di natura fondamentale e quelli di natura accessoria; con ciò ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, il quale prevede che "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016..."
Sul punto, si richiama anche quanto riportato nelle relazioni illustrativa e tecnica del citato decreto legislativo, le quali evidenziano che sulla base di quanto chiarito in sede di intesa Stato-Regioni, per quanto riguarda le risorse del trattamento accessorio, occorre fare riferimento a quelle determinate sulla base della normativa contrattuale vigente per la costituzione dei fondi per la CCDl, fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse, in conformità alle legislazioni regionali vigenti alla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 75/2017.
In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti - Sez Lombardia, la quale, con deliberazione n. 137/2013, riguardante fattispecie analoga riferita alle modalità di determinazione delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, ha affermato che: «...le disposizioni legislative regionali, aventi ad oggetto lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata, devono essere interpretate nel senso che la relativa applicabilità presuppone un esplicito rinvio alla normativa regionale da parte della legge statale (quale fonte abilitata a disciplinare la materia rientrante nell'ordinamento civile). In altri termini, la facoltà di avvalersi di leggi regionali per stanziare risorse per la contrattazione decentrata non può essere esercitata dall'amministrazione regionale sic et simpliciter: tale facoltà potrebbe essere esercitata, in via mediata, solo in presenza di una clausola di rinvio statale, ossia a fronte di puntuale previsione di una legge dello Stato che abiliti espressamente il legislatore regionale ad intervenire».
In assenza delle condizioni sopra rappresentate, la norma regionale, nel porsi in contrasto con l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 - che rappresenta una cornice di regolazione in materia di contrattazione integrativa che tutte le pubbliche amministrazioni devono rispettare - confligge con l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.
Si riscontra, altresì, un contrasto con il principio di eguaglianza fra i cittadini di cui all'articolo 3 della Costituzione in quanto il personale delle altre pubbliche amministrazioni, nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti.
Per le suesposte considerazioni la legge in esame, limitatamente alla norma sopra descritta, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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