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Norme in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS. (19-11-2018)
Sardegna
Legge n.43 del 19-11-2018
n.52 del 22-11-2018
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019, è stata impugnata da parte del Governo la legge regionale n. 43/2018 recante: "Norme in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS", in quanto stabiliva un inquadramento dei dipendenti dell’Agenzia Forestas nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.
Le norme recate dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge disciplinavano il nuovo inquadramento nel comparto di contrattazione regionale del personale dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), già istituita dall’articolo 35 della l.r. n. 8/1998.
Il personale di tale Agenzia attualmente è inserito nel comparto di contrattazione nazionale degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale (Art. 48 l.r. n. 8/2016).
In particolare, la L.r. n. 43/2018, introducendo l’articolo 48 bis alla l.r. n. 8/2016, all’articolo 2 stabiliva che i dipendenti dell’Agenzia FOReSTAS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato venissero inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicassero le disposizioni di cui alla l.r. n. 31/1998, che regola la disciplina del personale regionale. Veniva altresì stabilito che, dalla data di adozione dalla nuova disciplina contrattuale, il personale dirigente dell’Agenzia facesse parte dell’autonoma e separata area di contrattazione, all’interno del comparto di contrattazione collettiva regionale.
L’art. 48, comma 2, della l.r. n. 8/2016 stabilisce espressamente che, fino all’entrata in vigore dell’art. 48 bis, ai dipendenti dell’Agenzia continui ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche.
L’art. 3 stabiliva che ai dipendenti dell’Agenzia FOReSTAS, assunti a tempo indeterminato, trovasse applicazione il citato art. 48 bis.
L'articolo 4, prevedeva che nel contratto di comparto regionale venisse stabilita una disciplina distinta per il personale dell'Agenzia FOReSTAS assunto a tempo indeterminato.
Infine l’art. 5 disponeva che per il personale dell’Agenzia FOReSTAS, assunto a tempo determinato, il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avvenisse a seguito del processo di stabilizzazione dello stesso.
Tale legge regionale è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri, su rilievi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (relativamente agli articoli 2, 3 e 4) e dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica Amministrazione (relativamente all’articolo 5), in quanto l’inquadramento con legge regionale del personale dell’Agenzia FOReSTAS nel comparto unico di contrattazione, senza che siano rispettate le disposizioni contenute nel Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del d.l.gs 165/2001, che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l’obbligo del rispetto della normativa contrattuale, confligge con l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, che individua la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), eccedendo dalle competenze statutarie.
Inoltre, l’articolo 5, che riguarda il personale precario come sopra esplicitato, è stato censurato, in quanto non richiama la disciplina in materia di stabilizzazione fissata dall’articolo 20 del d.lgs. N. 75 del 2017.
Successivamente, la Regione Sardegna, al fine di eliminare il contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale, ha approvato la legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6, recante “Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS”, pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 14 febbraio 2019, la quale ha ricevuto l'assenso del Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2019, previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica Amministrazione.
Tale legge regionale, apporta modifiche alla l.r. n. 8/2016 (legge forestale della Sardegna) e alla l.r. n. 43/2018 (norme di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS ).
In particolare, l’articolo 1, reca modifiche all’articolo 48 (personale dell’Agenzia) della l.r. n. 8/2016, come modificato dall’articolo 1 della l.r. n. 43/2018, prevedendo che i rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell’Agenzia FoReSTAS, nel rispetto dei limiti in materia di ordinamento civile, vengano disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del Titolo VI legge regionale n. 31/1998 (che concerne i contratti collettivi), in applicazione del comma 13 dell’articolo 46 del d.lgs. N. 165/2001, che prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome possano avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN nonché nel rispetto delle norme inderogabili del Titolo III del medesimo d.lgs. N. 165/2001, che detta norme in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale.
Viene, altresì, modificato l’articolo 48 bis prevedendo una omogeneizzazione del sistema Regione, richiamando, ai fini del nuovo inquadramento contrattuale di tale personale, la sopra citata normativa regionale in materia di contrattazione collettiva (Titolo VI l.r. n. 31/1998), in quanto compatibile con le norme inderogabili sulla contrattazione collettiva di cui al citato Titolo III del d.lgs n. 165/2001.
Infine, viene modificato l’articolo 5 che riguarda il personale precario, prevedendo la progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale, attuando tali interventi nei limiti assunzionali stabiliti dalla normativa statale.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, hanno formulato il loro parere favorevole alla rinuncia dell'impugnativa.
Si ritiene, quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso avverso la legge regionale n. 43/2018.
17-1-2019 /
Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Sardegna intende prevedere il passaggio dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, dall'Agenzia Forestas al comparto di contrattazione regionale.
La legge regionale è censurabile in quanto eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione dall'articolo 3 dello statuto speciale (Legge Cost. n.3/1948), in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dall’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che individua la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, per le motivazioni di seguito esplicitate:
- l’articolo 1 modifica l’alinea del comma 2 dell’articolo 48 della l.r. n. 8/2016 nel senso che il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche continua ad applicarsi ”fino all’adozione della disciplina contrattuale di cui all’art. 48 bis”.
- l'articolo 2, che introduce l'art. 48 bis alla L.r. n. 8/2016, stabilisce che i dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla l.r. n. 31/1998. Viene, altresì, stabilito che dalla data di adozione dalla nuova disciplina contrattuale il personale dirigente dell'Agenzia fa parte dell'autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale.
In proposito si ricorda che l'art. 48, comma 2, della L.r. n. 8/2016 stabilisce espressamente che, fino all'entrata in vigore dell'art. 48 bis, ai dipendenti dell'Agenzia continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche.
- l'articolo 3 stabilisce che ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS, assunti a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 49 della citata L.r n. 8/2016 trova applicazione il nuovo art. 48 bis.
- L'articolo 4, prevede che nel contratto di comparto regionale venga stabilita una disciplina distinta per il personale dell'Agenzia FOReSTAS assunto a tempo indeterminato.
- l'articolo 5 dispone che, per il personale dell'Agenzia FoReSTAS, assunto a tempo determinato, il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene a seguito del processo di stabilizzazione dello stesso.
Si fa presente che attualmente al personale dell'Agenzia FOReSTAS viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e che l'inquadramento con legge regionale del personale di cui trattasi nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, senza che siano rispettate le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del D.L.gs 165/2001, che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale, confligge con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
Le disposizioni censurate, dunque, finiscono per regolare istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze nn. 339/1977, e 7/2011, nn. 332 e 151 del 2010 e nn. 189/2007 e 213/2012).
Inoltre, l'aver escluso dal comparto regionale il personale a tempo determinato dell'agenzia Forestas, fa sì che all'interno della medesima agenzia debbano convivere discipline distinte per personale adibito simultaneamente alle medesime mansioni, evidenziando altresì la violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Inoltre, l’articolo 5 nella parte in cui prevede la stabilizzazione del personale stagionale, non richiama la disciplina in materia di stabilizzazione fissata dall’articolo 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) del d.lgs. n. 75 del 2017. Tale previsione si limita a richiamare solamente il rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, senza alcun riferimento ai requisiti e alle condizioni per l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario, presentando dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 97, secondo comma, della Costituzione. La disposizione pone, inoltre dubbi interpretativi che attengono alla possibilità di includere i lavoratori agricoli, il cui rapporto di impiego è regolato da norme di diritto privato e non dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel novero dei soggetti stabilizzati dalla pubblica amministrazione.
Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.
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