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Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo. (30-11-2018)
Basilicata
Legge n.43 del 30-11-2018
n.52 del 4-12-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
24-1-2019 /
Impugnata
la legge della Regione Basilicata n. 43 del 30 novembre 2018, recante la “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale.
L'art. 3, dopo aver previsto, al comma 1, lett. d), il coinvolgimento delle associazioni di volontariato operanti sul territorio nella realizzazione dei programmi di sostegno in favore delle vittime del bullismo finanziati dalla regione, specifica, all’art. 4, che potranno beneficiare dei finanziamenti regionali i progetti presentati, tra gli altri, dalle " Associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale”.
Detto art. 4, che indica quali beneficiarie dei finanziamenti le sole associazioni di volontariato e di promozione sociale “iscritte nel registro regionale” del volontariato, risulta discriminatorio nei confronti delle associazioni di promozione sociale aventi analoghe finalità, che, secondo quanto previsto dalla legislazione statale vigente, sono iscritte nel registro nazionale. Ne consegue la violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione dettati dall’art. 3 della Costituzione.
Infatti, mentre per le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), la condizione necessaria per accedere ai contributi è costituita dall'iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale, in base agli artt. 7 e 8 della l. n. 383/2000 (“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”), possono
usufruire dei benefìci finanziari previsti dalla legislazione statale o regionale sia qualora risultino iscritte ai registri regionali sia qualora risultino iscritte ai registri nazionali ( ai quali ultimi possono iscriversi anche le articolazioni territoriali e i circoli affiliati delle associazioni a carattere nazionale). Ai sensi dei menzionati artt. 7 e 8 della citata L n. 383/2000 sia l'iscrizione al Registro nazionale sia quella ai registri regionali delle associazioni di promozione sociale danno diritto infatti ai medesimi benefici e dispiegano i medesimi effetti.
Al riguardo si segnala che tutti i citati registri sono operanti in via transitoria in attesa dell'operatività del registro unico del terzo settore (ai sensi dell'art. 101 commi 2 e 3 del Codice del terzo settore).
Ciò premesso, l'art. 4, che opera una discriminazione tra le associazioni di promozione sociale operanti in Basilicata iscritte al Registro regionale e quelle iscritte nel registro nazionale della medesima Regione, viola i principi di uguaglianza e di non discriminazione dettati dall’art. 3 della Costituzione.
Per i motivi esposti, le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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