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Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione (8-7-2024)
Calabria
Legge n.27 del 8-7-2024
n.141 del 8-7-2024
Politiche infrastrutturali
7-8-2024 /
Impugnata
La legge regionale, che reca modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 e detta disposizioni in materia di forestazione, eccede dalle competenze regionali ed è quindi censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2: tali norme, per le motivazioni di seguito illustrate, si pongono in contrasto con la disciplina statale interposta e violano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 117, rispettivamente, comma 2, lettera l) e comma 3 della Costituzione. La legge regionale determina, altresì, la violazione dei principi stabiliti dall’articolo 3 della Costituzione, in materia di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. In particolare:
L'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica l’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), aggiungendo i nuovi commi 5 e 6, i quali prevedono che il personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell’Azienda medesima, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, o previa manifestazione d'interesse, viene inquadrato secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, nel profilo degli Operatori esperti, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica, previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2021, e nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contatti di diritto privatistico dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
Il suddetto inquadramento del personale dell’Azienda Calabria Verde nel profilo degli Operatori esperti del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali contrasta con le disposizioni di cui all’articolo 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165/20001, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro.
In tale prospettiva, il consolidato orientamento della Corte costituzionale afferma la necessità di una disciplina unitaria dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione che si è imposta a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e alla conseguente esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle regole fondamentali del diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni, incluse finanche quelle a statuto speciale (in tal senso, Corte cost., sentenza n. 189/2007, richiamata da numerose successive pronunce, tra cui la sentenza n. 232/2019). La Corte costituzionale afferma, dunque, “il principio di riserva di contrattazione collettiva, con la conseguenza che qualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto, comporta un’illegittima intrusione nella sfera del legislatore nazionale”.
Anche nella più recente sentenza n. 153/2021, concernente una fattispecie analoga a quella esaminata, ai punti 6 e 6.1. del Considerato in diritto, viene ribadito il consolidato orientamento della Corte “nell’affermare che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta dalle disposizioni del Codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. Le medesime considerazioni si impongono anche per il personale delle Regioni […] La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 273 del 2020, punto 5.2.1. del Considerato in diritto). È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (sentenze n. 20 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto, e n. 199 del2020, punto 9.2. del Considerato in diritto)”.
La disposizione regionale in esame si pone, altresì, in contrasto con l'articolo 7-bis, del decreto legge n. 120/2021, il quale dispone che “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”.
Al riguardo, si segnala che il citato CCNL di natura privatistica previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 120/2021, è stato sottoscritto in data 9 dicembre 2021 anche dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la Conferenza delle Regioni, senza alcuna riserva da parte della Regione Calabria.
Per quanto sopra esposto, si rappresenta che la disposizione regionale in esame, prevedendo l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni locali (settore pubblico) anche ai dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria dell'Azienda Calabria Verde, già in forza al comparto della sorveglianza idraulica del citato ente, si pone in contrasto con la normativa statale interposta di cui al decreto-legge n. 120/2021, e, quindi, con l'articolo 117, comma 2, lett. l), della Cost., considerata la riserva esclusiva dello Stato sull’ordinamento civile e, in particolare, sui rapporti di diritto privato regolati dal Codice civile (contratti collettivi), vertendosi in materia di rapporto di lavoro privatistico, ascrivibile all'ordinamento civile.
L'articolo 2 prevede l’invarianza finanziaria. Considerato che il CCNL Comparto funzioni locali troverebbe applicazione per una più ampia categoria di personale (dipendenti dell’Azienda Calabria Verde), per i conseguenti maggiori oneri che ciò comporta, la norma si pone in contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost..
Si segnala, inoltre, che gli oneri relativi all’applicazione del CCNL Funzioni locali, appaiono sottostimati, in quanto non tengono conto dell’adeguamento contrattuale del 5,78% del triennio 2022-2024, nonché del trattamento economico accessorio da corrispondere, oltre agli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
In virtù dell’articolo 11 della legge regionale n. 23/2013, e successive modificazioni, il personale de quibus è stato inquadrato nel livello degli operai qualificati, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, anche con il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, per cui il transito del medesimo nel CCNL del comparto delle Funzioni locali è suscettibile di determinare la duplicazione di trattamenti accessori derivanti dal cumulo delle disposizioni di cui ai CCNL del settore privato e del settore pubblico, con conseguenti ulteriori oneri a carico dell’amministrazione, ponendosi, anche per tale profilo, in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la regione deve attenersi ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Cost..
Le disposizioni censurate, inoltre, determinano la violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge stabilito dall’articolo 3 Cost., in quanto determinano una iniqua disparità di trattamento nei confronti del restante e maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto delle Funzioni locali.
La fattispecie presenta similitudini con le disposizioni di una legge regionale della Sardegna, n. 18 del 2020 (Inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel CCRL), relativa alla medesima categoria di personale (idraulico-forestale) dipendente da un’Agenzia regionale con analoghe funzioni, riconosciute illegittime dalla Corte costituzionale con la sopra richiamata sentenza n. 153/2021. In particolare, quest’ultima, per le medesime motivazioni addotte nella presente richiesta di impugnativa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale sarda.
Le disposizioni sopra indicate, pertanto, devono essere impugnate, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, in quanto violano, per i motivi sopradescritti, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) della Cost., il principio di uguaglianza, di cui all’articolo 3, Cost., nonché i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost..
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