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Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale. (4-12-2018)
Umbria
Legge n.11 del 4-12-2018
n.64 del 12-12-2018
Politiche economiche e finanziarie
7-2-2019 /
Impugnata
La legge regionale Umbria n. 11 del 4 dicembre 2018, che reca una disciplina organica di sostegno alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale, risulta all'art. 6, comma 4, lett. e) invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale riconosciuta dall’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, per le motivazioni che seguono.
L'art. 6, comma 4, nell'elencare le imprese escluse dai finanziamenti previsti dalla legge regionale in esame, alla lett. e), contempla "le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo Il capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale".
Tale previsione comporta, per i reati ivi citati, un effetto extrapenale della condanna, collegando tale effetto ad un'asserzione di responsabilità non necessariamente coperta dal giudicato.
In tal modo, la specifica disposizione di esclusione dai finanziamenti in questione è non conforme all'art. 117, comma secondo, lett. I), che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e penale, e, comunque, in contrasto con il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27, comma secondo, Cost., ricollegando, come si è visto, l'esclusione suddetta a una condanna anche non definitiva.
La legge regionale de qua non è conforme alla Carta fondamentale, limitatamente alla disposizione indicata, e pertanto deve essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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