Dettaglio Legge Regionale

Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise. (10-12-2018)
Molise
Legge n.9 del 10-12-2018
n.64 del 15-12-2018
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2019, è stata impugnata da parte del Governo la legge regionale n. 9/2018 recante: "Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise”.

La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, ai sensi del quale la citata Commissione speciale "aveva compiti di analisi delle azioni della criminalità organizzata, specie quelle connesse, in tema ambientale, alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette ecomafie e agromafie e alle attività criminali di usura, riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e di voto di scambio", nonché l'ulteriore previsione di cui all'articolo 6, comma 2, che attribuiva alla medesima Commissione la facoltà di richiedere, con istanza motivata, "esclusivamente e direttamente all’autorità giudiziaria" informazioni e non meglio precisati "documenti inerenti alla giurisdizione penale", esorbitavano dalla competenza della Regione invadendo la sfera di competenza legislativa dello Stato, ponendosi in contrasto, quindi, con l'articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 35/2012 ha affermato che "La promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo; è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione, non generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenza n. 55 del 2011; da ultimo, sentenza n. 325 del 2011)".

Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 e 6, comma 2 della legge regionale, esorbitando da tali limiti, invadono la sfera di competenza legislativa dello Stato, ponendosi in contrasto, quindi, con l'articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Successivamente la Regione Molise, al fine di eliminare il contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale, ha approvato la legge regionale 29 maggio 2019, n. 7 recante: "Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2018, n. 9", pubblicata sul B.U.R. n.21 del30 maggio 2019, la quale ha ricevuto l'assenso del Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019, previo parere favorevole del Ministero dell'interno.

Tal legge regionale apporta modifiche alla l.r. n. 9/2018.
In particolare l'articolo 1, modifica l'articolo 3, comma 2 della l.r. n. 9/2018, laddove la parola "analisi" è sostituita dalla parola "monitoraggio"; e l'articolo 2, modifica l'articolo 6, comma 2 della l.r. n. 9/2018 aggiungendo, dopo le parole "all'autorità giudiziaria" le parole "che fornirà solo qualora non vi ostino il segreto di indagini o, comunque, esigenze di segretezza".

Il Ministero dell'interno, ha formulato il proprio parere favorevole alla rinuncia dell'impugnativa.

Si ritiene, quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso avverso la legge regionale n. 9/2018.
7-2-2019 / Impugnata
La Regione Molise intende istituire una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:

La legge approvata dalla Regione Molise si iscrive nell'ambito di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto del fenomeno mafioso, essendo finalizzata alla “promozione della cultura della legalità, nonché alla conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata nel territorio regionale, dei suoi diversi profili di interesse tra i quali quello dell'ambiente, quello delle possibili infiltrazioni negli enti locali e quelli collegati alle procedure degli appalti pubblici e privati”.

Più in dettaglio, il provvedimento istituisce una Commissione speciale, a carattere temporaneo, avente l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso, corruttivo e criminale, nonché di adottare le iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino la cultura della legalità e il rifiuto di ogni attività malavitosa.

Al riguardo, si osserva che la promozione della legalità, in quanto funzionale alla diffusione dei valori di civiltà sui quali si fonda l'ordinamento democratico, non costituisce un autonomo titolo di competenza nel riparto della funzione normativa tra Stato e Regioni, ma indica, piuttosto, una modalità di esercizio della funzione pubblica, trasversale ai diversi livelli di legislazione e di governo (cfr., ex multis, Corte costituzionale 23 febbraio 2012, n. 35). La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato "che l’ordine pubblico e la sicurezza, ai fini del riparto della competenza legislativa, hanno per oggetto le «misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004)". (sentenza n. 35 del 2012).

Ne consegue che l'adozione da parte del legislatore regionale di misure volte a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel tessuto socio-economico della regione e a contrastarne il radicamento non rappresenta di per sé un'indebita intromissione nella sfera di competenza statale, costituendo la promozione della legalità un obiettivo comune all'attività di tutti i soggetti istituzionali.

In ogni caso, l'indagine deve essere condotta con riferimento alla specifica materia sulla quale la legge regionale incide, onde appurare la sussistenza di eventuali sovrapposizioni con la normativa statale; a tal fine, occorre tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina prevista dalle singole disposizioni della legge regionale, "tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato" (cfr., ex plurimus, Corte costituzionale 14 luglio 2016, n. 175; 9 luglio 2015, n. 140; 11 giugno 2014, n. 167).

Alla luce di quanto sopra esposto, è censurabile l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale la citata Commissione speciale "ha compiti di analisi delle azioni della criminalità organizzata, specie quelle connesse, in tema ambientale, alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette ecomafie e agromafie e alle attività criminali di usura, riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e di voto di scambio". Infatti, lo svolgimento di tale attività di analisi potrebbe interferire con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati, anche in considerazione dell'ulteriore previsione di cui all'articolo 6, comma 2, che attribuisce alla medesima Commissione la facoltà di richiedere, con istanza motivata, "esclusivamente e direttamente all’autorità giudiziaria" informazioni e non meglio precisati "documenti inerenti alla giurisdizione penale".

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 35/2012 ha affermato che "La promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo; è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione, non generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenza n. 55 del 2011; da ultimo, sentenza n. 325 del 2011)".

Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 e 6, comma 2 della legge regionale, esorbitando da tali limiti, invadono la sfera di competenza legislativa dello Stato, ponendosi in contrasto, quindi, con l'articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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