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Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) (17-12-2018)
Puglia
Legge n.57 del 17-12-2018
n.161 del 20-12-2018
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei ministri del 14.2.2019 il Governo ha impugnato la legge della regione Puglia n.57/2018: Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici). In particolare le disposizioni regionali censurate , dando una definizione di «locazioni turistiche» parificata agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) della l. n. 431/1998 e attribuendo un “Codice identificativo di struttura” (CIS) da citarsi obbligatoriamente al fine di agevolare i controlli in tutti i supporti di pubblicizzazione e commercializzazione dell’offerta utilizzati, erano apparse violare la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali , di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, e di “ordinamento civile” di cui al medesimo articolo 117, secondo comma lettera l)
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n 84 , dell’11 aprile 2019, pronunciandosi su analoga impugnativa governativa avverso norme della Regione Lombardia, ha ritenuto le questioni non fondate, affermando che il legislatore regionale – nel prevedere che anche i locatori turistici e i relativi intermediari debbano munirsi di un apposito codice identificativo di riferimento per ogni singola unità ricettiva, da utilizzare nella pubblicità, nella promozione e nella commercializzazione dell’offerta turistica – ha infatti inteso creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà a prescindere dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale, e ciò al fine precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche. Dette disposizioni pongono quindi un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionando i correlativi inadempimenti, senza incidere sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato.
La lamentata differente regolamentazione delle locazioni turistiche e le conseguenti parificazioni sul territorio regionale ad altre forme di offerta turistica è una legittima conseguenza dell’esercizio da parte della Regione della propria competenza residuale in materia di turismo .
Alla luce della sopra illustrata sopravvenuta giurisprudenza costituzionale, che costituirebbe sicuro presupposto ad una declaratoria di non fondatezza delle questioni prospettate anche in relazione alle norme della legge regionale Puglia n. 57/2018, si propone la rinuncia al ricorso pendente.
14-2-2019 /
Impugnata
La legge regionale integra la precedente lr n. 49/2017 "‘Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici’” ed è censurabile, per violazione degli articoli 3 e 117 , secondo comma, lettere h) ed l) della Costituzione, per i motivi di seguito specificati.
L'articolo 1 introduce il "Capo II bis " nella legge regionale Puglia 49/2017 , Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, che consta dei nuovi articoli 10bis, 10ter, 10 quater,10 quinquies e 10 sexsties .
Con le nuove disposizioni regionali viene data una definizione di «locazioni turistiche» che parifica «gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) della l. n. 431/1998» alle strutture ricettive non alberghiere (art.10 bis) .
Inoltre, ai fini della conoscenza dell’offerta turistica regionale, viene istituito un Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere con l’attribuzione di un “Codice identificativo di struttura” (CIS) (art. 10 ter) Quest’ultimo dovrà obbligatoriamente essere citato al fine di agevolare i controlli in tutti i supporti di pubblicizzazione e commercializzazione dell’offerta utilizzati (digitali, scritti, stampati etc) Per gli inadempienti sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 250 a una massimo di 1.500 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata priva del CIS (art. 10 quater). Le funzioni di vigilanza, controllo e di irrogazioni delle sanzioni amministrative saranno esercitate dai comuni, ferma restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei settori di pertinenza (art. 10 quinques ).
Le citate disposizioni regionali risultano violare la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali , di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, e di “ordinamento civile” di cui al medesimo articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione, sotto i seguenti profili.
La competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile» ha ad oggetto i rapporti di diritto privato e dunque i rapporti normalmente oggetto di disciplina da parte del codice civile e si giustifica con l'esigenza di garantirne uniformità di disciplina sull'intero territorio nazionale, anche nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza (s Corte cost., sentt. n. 1 del 2016 e n. 131 del 2013).
In quest'ottica, il "codice del turismo" di cui al d.lgs. n. 79 del 2011 (c.d. "Codice del Turismo"), trattando delle "locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche", stabilisce, all'art. 53, che: «gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione» e ciò coerentemente con il disposto dell'1, comma 2, lett. c), della legge n. 431 del 1998, in base al quale la stessa legge 431/1998 è in larga parte non applicabile agli «alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche» così rimettendo la disciplina e lo svolgimento del rapporto privato di locazione turistica alla disciplina del codice civile.
La competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile risulta violata dalla previsione, di cui all’ art. 10 quater della legge Regione Puglia n. 49 del 2017, come introdotto dall’articolo 1 della legge in esame, che prevede per tutte le strutture ricettive non alberghiere e, quindi, anche per «locazioni turistiche», l'obbligo di indicazione di un apposito codice identificativo di struttura (CIS), limitata al solo territorio regionale, che non trova riscontro nelle norme statali di riferimento , costituite dal codice civile, dall’articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 e dalla legge 431/1998 richiamata dal legislatore pugliese.
Il rapporto di locazione— che è un rapporto tra privati – viene dunque indebitamente assimilato , attraverso l'obbligo di indicazione di detto codice CIS, ad una vera e propria attività economica di tipo turistico ricettivo (struttura ricettiva non alberghiera) con tutte le conseguenze che da ciò derivano,
risultando pertanto, lesivo del principio di ugaglianza e della competenza statale in materia di ordinamento civile, violando gli articoli 3 e 117, secondo comma , lettera l) della Costituzione.
Infine , l'articolo 10 quinquies, della legge Regione Puglia n. 49 del 2017, come introdotto dall’articolo 1 della legge in esame, prevede, al comma 1 , che “Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo”
Tale previsione risulta sconfinare nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto, oltre a rinviare impropriamente alla competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza "nei relativi settori", prevede che l'attivi di controllo possa essere svolta dalla medesima Autorità "su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo". Come affermato dalla Corte Costituzionale, infatti, le Regioni non possono porre in carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale e non possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali (sent. n. 134 dei 2004)
In considerazione della normativa e della giurisprudenza descritte, l’articolo 1 della legge Regione Puglia 57/2018 , nella parte in cui introduce gli articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies alla legge regionale n. 49/2017, risulta violare gli articoli 3 e 117 , secondo comma, lettere h) ed l) della Costituzione.
Per questi motivi la norma sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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