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Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale (18-12-2018)
Puglia
Legge n.66 del 18-12-2018
n.161 del 20-12-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
14-2-2019 /
Impugnata
Le legge della Regione Puglia n. 66 del 18 dicembre 2018, recante “Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, comma 1, per invasione della competenza riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di "ordinamento civile".
La legge regionale in esame, che ha la finalità, secondo quanto affermato all’art.1, di creare una più solida integrazione tra ospedale e territorio, decongestionando l'attività delle strutture di pronto soccorso dagli interventi connessi a problematiche di bassa criticità, specifica, all'art. 2, comma 1, riguardante il Servizio di continuità assistenziale, che "...presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest'ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità".
Tale ultima previsione, contenuta nell'art. 2, comma 1, che dispone la collocazione in adiacenza ai ‘pronto soccorso’ di una struttura di continuità assistenziale alla quale affidare i casi meno gravi, incide sulle modalità organizzative di erogazione delle attività dei medici di continuità assistenziale. Così disponendo la norma in esame contrasta con i principi che ispirano l'Accordo Collettivo Nazionale di settore vigente, che, nell’indicare le funzioni attribuite ai medici di continuità assistenziale, ne demanda l’organizzazione agli Accordi regionali.
Infatti l'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, integrato dall' ACN 29 luglio 2009, e, in particolare, l'art. 62, commi 3, 4 e 5 del suddetto Accordo, dispone che;
"3. Nell'ambito delle attività in équipe, Utap o altre forme associative delle cure primarie, ai medici di continuità assistenziale sono attribuite funzioni coerenti con le attività della medicina di famiglia, nell'ambito delle rispettive funzioni, al fine di un più efficace intervento nei confronti delle esigenze di salute della popolazione.
4. L'attività di continuità assistenziale può essere svolta in modo funzionale, nell'ambito delle équipes territoriali, secondo un sistema di disponibilità domiciliare o in modo strutturato, in sedi territoriali adeguatamente attrezzate, sulla base di apposite determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali.
5. Nell'ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità in uno specifico ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare le attività istituzionali e l'integrazione tra le diverse funzioni territoriali".
Alla luce di quanto rappresentato, la previsione regionale in esame, disciplinando i compiti dei medici in questione, eccede dalle competenze regionali. Invero, quando - come nel caso all'esame - un contratto collettivo nazionale determina, negli ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, le materie e i limiti entro i quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non è consentito ad una legge regionale derogare a quanto in tal senso disposto dal contratto collettivo nazionale.
In base alle suddette regole la disciplina regionale in parola dovrebbe essere pertanto ricondotta alla sede più opportuna, ossia nell'ambito di specifici Accordi integrativi regionali.
La norma in esame pertanto invade la competenza riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di "ordinamento civile", alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva.
Per i motivi esposti l'art. 2, comma 1, deve essere impugnato dinanzia alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituizione.
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