Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019 (27-12-2018)
Liguria
Legge n.29 del 27-12-2018
n.20 del 31-12-2018
Politiche economiche e finanziarie
27-2-2019 / Impugnata
La della Legge Regione Liguria n.29 pubblicata sul B.U.R n. 20 del 31/12/2018 recante:Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019, presenta profili incostituzionali per gli aspetti di seguito evidenziati:

L'articolo 2, comma 1, della legge in oggetto sostituisce l'articolo 6 della legge regionale n. 15/1996 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali), nei termini di seguito riportati:
"1. Il diario delle prove è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove può essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte può essere già contenuta nel bando di concorso.
2. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie C e D prevedono lo svolgimento di almeno due fra le seguenti prove:
a) prova scritta con contenuto teorico, predisposta anche in forma di test, quesiti o elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer,
b) prova pratico attitudinale;
c) prova orale o colloquio.
3. Le procedure concorsuali possono prevedere anche eventuali forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale".
Orbene, con specifico riguardo alla previsione sopra riportata, si osserva che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 dispone che `In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti'.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 ("Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione puo essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale concorsi ed esami), la previsione regionale, con riferimento alle prove scritte, contempla, in altemativa alla comunicazione personale, la pubblicazione del diario delle predette prove nella G.U.
Inoltre secondo iL consolidato orientamento delta giurisprudenza amministrativa, le forme di pubblicità previste dal d.P.R. n. 487 del 1994 e che rappresentano una diretta attuazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione, non risultano in alcun modo sostituite dalle forme di "adeguata pubblicita" della selezione e modalità di svolgimento previste dall'articolo 35, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2015, n. 2801; Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2016, n. 227; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2018, n. 5298).

Per le esposte motivazioni la norma indicata viola la competenza dello Stato in materia dell'ordinamento civile ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Cost. e degli artt. 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione.

L'articolo 2 della legge regionale in oggetto prevede, al comma 2, l'integrale sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 1996, disciplinando nel dettaglio la selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato.
Per quanto qui interessa, il comma 9 del novellato articolo 16 contempla la mera facoltatività dell’ accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Tale previsione risulta in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertarnento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
Ne deriva che la sopra menzionata disposizione regionale sia illegittima per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.
Inoltre il comma 10 del novellato articolo 16 prevede che le assunzioni che avvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell'ordine di avviamento o graduatoria e che, nel caso sia necessario assumere pin dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l'assunzione per il periodo pia lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l'ordine della graduatoria o delfelenco.
A tat proposito, si evidenzia che, a mente dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 145 della 2018, "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso".
Diversamente, la previsione della legge regionale risulterebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.
Il comma 11 del novellato articolo 16 stabilisce che "i candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternità hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell'Amministrazione al termine del predetto periodo".
Orbene, trattasi di previsione che sembra operare una discriminazione in ragione dello stato di gravidanza, espressamente vietata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nonche dagli articoli 2, 3, 31 e 51 della Costituzione, dal momento che consente all'Amministrazione di non procedere al reclutamento secondo l'ordine di merito, per il solo fatto che la candidata sia in stato di gravidanza, e può finanche determinare la non assunzione della stessa qualora l'Amministrazione, una volta trascorso il periodo di interdizione anticipata o di astensione obbligatoria dal lavoro, non intenda piu utilizzare la graduatoria.

L’articolo 30 della legge regionale in oggetto reca, dichiaratamente, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 25 del 2006 ("sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attivita di informazione e cornunicazione delle pubbliche amministrazioni al personale dell'Ufficio stampa di cui allarticolo 15 si attribuiscono i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti nonche per equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili"), stabilendo che detta disposizione si interpreta " nel senso che l'accordo collettivo nazionale quadro e quello definito a seguito dell´apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018. Rimiane comunque ferma applicazione dei 'profili professionali del giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonche per quivalente economico previsto dal medesimo contralto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili nei confronti del personale assunto con contralto a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio 2018."
Nella dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali, richiamata ob relationem dalla disposizione regionale in parola, si legge quanto segue: "Con riferimento all'art. I8 bis (Istituzione di nuovi profili per le attivith di comunicazione e informazione), le parti del presente contratto, con l’intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 convengono sull'opportunita di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell’art 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l’applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia slata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, saranno affrontate le questioni relative alla flessibilita dell'orario di lavoro, all'autonomia professionale, alla previdenza complementare, all'adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in sede di Commissione di cui all art. 11, i profili di cui all 'art. I8 bis saranno oggetto di ulteriore approfondimento finalizzato ad :ma eventuale revisione o specificazione del loro contenuto professionale".
Tanto premesso, si osserva che, nonostante il rinvio alla sequenza contrattuale prevista dal CCNL, l'articolo 30, nel precisare che "rimane comunque ferma l’applicazione dei "profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonché l’equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del giornalistii, per i relativi profili" nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio 2018.", non solo sembra innovare (e non già interpretare autenticamente) il contenuto del sopra menzionato articolo 29, comma 2, lett. d, della legge regionale n. 25 del 2006, ma finisce finanche per cristallizzate il trattamento economico e giuridico applicabile al personale assunto in data anteriore al 21 maggio 2018.
A tale riguardo si ricorda che:
1) ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 150 dei 2000, "negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'àmbito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
2) in più occasioni, la Corte costituzionale ha affermato che "il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato privatizzato "in virtù dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, dell’ 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dei decreti legislativi emanati in attuazione di quelle leggi delega, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti (sentenza n. 95 del 2007). Conseguentemente i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 234 e n. 106 del 2005; n. 282 del 2004). In particolare, poi, dalla legge n. 421 del 1992 può trarsi il principio (confermato anche dagli artt. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d lgs. N. 165 del 2001) della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici (sentenze n. 308 del 2006 e n. 314 del 2003) che, per le ragioni sopra esposte, si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che l'art. 14, lettera o), dello statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Sicilia in materia di «regime degli enti locali»" (Corte costituzionale, 14 giugno 2007, n. 189).
Ne deriva che la disposizione regionale in parola risulta in contrasto con gli articoli 3 e 117, comma 2, lett.l), della Costituzione, dal momento che, relativamente al personale assunto entro il 21 maggio 2018:
1) non si limita a rinviare alla contrattazione collettiva, ma specifica il trattamento economico che gli deve essere riconosciuto (e quindi, per il personale in questione, la disciplina di questi fondamentali aspetti del rapporto di impiego è il frutto, non del libero esplicarsi dell'autonomia negoziale collettiva, bensì dell'intervento del legislatore);
2) più in generale, non dispone che il rapporto di lavoro di detto personale debba essere regolato dalla contrattazione collettiva, bensì individua essa stessa il trattamento che si deve applicare a quel personale (appunto, quello previsto dal contratto collettivo del lavoro giornalistico), "onde gli agenti negoziali rappresentativi delle categorie delle amministrazioni datrici di lavoro e dei dipendenti interessati non possono contrattare alcunché in proposito" (Corte costituzionale, 14 giugno 2007, n. 189).

L’articolo 35 (modifiche alla legge regionale n. 8, del 1 aprile 2014 recante "Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico").
La norma de qua, al primo comma e al secondo comma recita espressamente:
“1. Il comma 1 dell'articolo 16 della Lr. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. E' vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone ".
2. Dopo il comma I dell'articolo 16 della Lr. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"1 bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, costituisce immissione di specie ittiche il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecondi idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi. ".
Nella sua specifica formulazione la norma anzidetta, consentendo l'immissione di individui di specie non autoctone purché sterili, appare in contrasto con il parametro statale interposto di cui all'articolo 12, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 che, sotto la rubrica "Introduzioni e reintroduzioni", al relativo comma 3, prevede espressamente che "sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone", senza che tale divieto sia circoscritto ai soli esemplari fecondi.
La stessa norma regionale si pone altresì in contrasto:
- con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" che all'art. 6, comma 1, vieta il rilascio nell'ambiente di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.
-con le previsioni di cui al regolamento (CE) 70812007 "relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti", che prevedono l'adozione di una serie di procedure e provvedimenti volti a garantire un'adeguata protezione degli habitat acquatici dai rischi derivanti dall'impiego di specie alloctone in acquacoltura.
Al riguardo, l'invasione della competenza statale deriva dalla circostanza che la legge regionale impugnata autorizza direttamente le immissioni di specie alloctone, superando l'intero sistema di verifiche preventive e di autorizzazioni, e soprattutto il divieto assoluto di introduzione, previsti dalla normativa statale di settore, attuativa di precise prescrizioni di diritto europeo - espresse dal regolamento (UE) n. 1143 del 2014 e dal regolamento CE n. 708 del 2007 - e comunque fondante standard uniformi di tutela dell'ambiente, non differenziabili tra Regione e Regione.
Inoltre, la normativa regionale viola l'art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto con il principio di precauzione che trova relativa espressione nelle disposizioni della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), le quali consentono agli Stati membri, in funzione di conservazione dell'equilibrio ambientale, di vietare l'introduzione di specie alloctone, come ha fatto il legislatore italiano senza incontrare censura né in sede europea né da parte delle Regioni.
Come dianzi accennato l'introduzione, la reintroduzione e il ripascimento delle specie ittiche, sono regolate dal già citato art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003, in attuazione della c.d. direttiva Habitat che richiede agli Stati membri di valutare l'opportunità di reintrodurre specie autoctone, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sia di regolamentare, ed eventualmente vietare, le introduzioni di specie alloctone che possano arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat o delle specie autoctone (art. 22, lettere a e b).
Lo Stato italiano ha esercitato la sua competenza con il richiamato d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato nel 2003, consentendo la reintroduzione delle specie autoctone, sulla base di linee guida del Ministero dell'ambiente, secondo le procedure stabilite dall'art. 12, comma 2. Ha altresì vietato espressamente (e in via generale) la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie non autoctone (art. 12, comma 3).
Relativamente all'immissione di specie ittiche nei corpi idrici regionali, la Corte Costituzionale ha affermato che la disciplina «dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole dì tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di discipline d'uso della risorsa ambientale-faunistica». Nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, finalizzata ad una «tutela piena ed adeguata» dell'ambiente, lo Stato «può porre limiti invalicabili di tutela» (Corte Cost. sentenza n. 30 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 288 del 2012).
A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell’esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, ove lo ritengano opportuno, di definire, nell'esercizio della loro potestà legislativa, «limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali» (Corte Cost, sentenza n. 30 del 2009; in senso conforme Corte Cost., sentenza n. 151 del 2011).
Con riferimento alle specie alloctone, con la sentenza n. 30 del 2009 la Corte Costituzionale ha precisato che l'art. 12, comma 3, del citato d.P.R. n. 357, vieta espressamente e in via generale la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di «specie e popolazioni non autoctone».
Alla luce di quanto anzidetto è da ritenersi che l'intervento legislativo della Regione Liguria si ponga in evidente contrasto con i principi sanciti dalla normativa statale ed eurounitaria dianzi citata, consentendo l'immissione di specie alloctone nei corpi idrici naturali, senza considerare in alcun modo gli effetti sul popolamento ittico originario e, più in generale, sull'ecosistema acquatico, di per sé lesivo della fauna autoctona a prescindere dalla sterilità.
2) Articolo 36 (Modifica alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, recante "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio").
La norma regionale in esame, nel sostituire il comma 7 dell'articolo 34 della Lr. 29/1994, prevede l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1 ottobre e il 30 novembre, con la facoltà per la Giunta regionale di modificare tale integrazione, sentito l'ISPRA.
Tale norma appare in contrasto con quanto indicato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all’ articolo 18, comma 4, prescrive che il calendario venatorio, cui attiene la programmazione delle giornate di caccia consentite, sia un atto regolamentare con validità relativa ad una sola stagione venatoria. Inoltre, non appare chiaro se è garantita l'acquisizione del preventivo parere di ISPRA.

Al riguardo si osserva che, secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"» (Corte Cost., sent. N. 193 del 2010).
Da ciò consegue che le norme statali ed eurounitarie (nel caso di specie rappresentate anche dalle direttive comunitarie in materia di ambiente e fauna selvatica: art. 6. comma 3 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche c.d. 'Direttiva Habitat" e della Direttiva n. 79/409/CEE c.d. "Direttiva Uccelli"), rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.
Pur essendo, dunque, la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., è tuttavia necessario che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprime regole minime uniformi (explurimis, Corte Cost. sentenze n. 2 dei 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010) costituenti (come nel caso della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Cost. n. 233/2010).
In tale contesto l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, espressivo della suddetta competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilisce che le Regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento all'elenco delle specie cacciabili e al periodo in cui è consentita la caccia, indicati dal precedente comma 1, attraverso un procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi è subentrato l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA).
Lo stesso articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al relativo comma 4, nella parte in cui dispone che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, esprime, altresì, una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (cfr. Corte Cost., sentenza n. 536 dei 2002; in seguito, con riferimento alla determinazione della stagione venatoria, sentenze n. 165 del 2009, n. 313 del 2006, n. 393 del 2005, n. 391 del 2005, n.311 del 2003 e n. 226 del 2003).
Dalle indicate disposizioni statali si evince che il procedimento deve concludersi con l'adozione di un provvedimento amministrativo e non, come è avvenuto nel caso di specie, con un intervento di natura normativa.
Tale conclusione è da ritenersi avvalorata da ulteriori considerazioni, discendenti da consolidata giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale, che è più volte intervenuta (cfr. sentenze n. 20/2012 e n. 105/2012), censurando calendari venatori o modifiche di essi inseriti all'interno di leggi regionali, anziché attraverso un atto amministrativo di giunta, ritenendo con tutta evidenza lesa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
L'endiadi utilizzata dal legislatore all'art. 18, comma 4, secondo cui le Regioni hanno l'obbligo di pubblicare «il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria», è da intendersi, difatti, come riferita a un unico atto di natura regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili nel territorio regionale durante il periodo venatorio preso in considerazione.
Il carattere temporaneo (annuale) poi del provvedimento indicato dall'art. 18 si concilia solo con l'adozione di un provvedimento amministrativo e non anche di una legge, non essendo permesso al legislatore regionale sostituirsi all'amministrazione della Regione nel compimento di un'attività di regolamentazione che l'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992 riserva alla sfera amministrativa.
In questa prospettiva, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, se da un lato predetermina gli esemplari abbattibili, specie per specie e nei periodi indicati, dall'altro lato permette alla Regione l'introduzione di limitate deroghe ispirate a una simile finalità, chiaramente motivate con riguardo a profili di natura scientifica: ne è conferma la previsione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dall'art. 18, comma 2, e dall'art. 18, comma 4, con specifico riferimento all'approvazione del calendario venatorio, parere che, nel caso di specie, non risulta contemplato in sede di modifica dell'integrazione del calendario già stabilita per legge.
Quindi la scelta di provvedere con atto amministrativo non solo è l'unica coerente con il peculiare contenuto che nel caso di specie l'atto andrà ad assumere, e si inserisce armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992, ma si riconnette altresì ad un regime di flessibilità certamente più marcato che nell'ipotesi in cui il contenuto del provvedimento sia cristallizzato nella forma della legge (cfr. in termini, la recentissima Corte Costituzionale, n.7 del 17.1.2019).
Ove si tratti di proteggere la fauna un tale assetto è il solo idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato: è sufficiente, a tale proposito, porre mente all'art. 19, comma 1, della legge n. 157 del 1992, che prevede il ricorso da parte della Regione a divieti imposti da «sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità».
Appare, pertanto, evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, ed esplicitando la natura tecnica dell'intervento, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere.
La procedimentalizzazione della materia consente di contemperare gli interessi ambientali in gioco, connotandosi, altresì, per un soppesato e coerente apparato motivazionale che, in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione, necessariamente dovrà tradursi in un provvedimento espresso dell'amministrazione di carattere normativo.
Ne consegue che la modifica recata ex lege, che prevede l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria, viola le disposizioni della n. 157 del 1992, ponendosi in contrasto con l'art. 97 Cost. per il mancato rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale in cui si colloca la tutela delle specie oggetto della disposizione censurata, si rileva il contrasto della norma regionale con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale e dalle direttive comunitarie in materia (art. 6, comma 3, Direttiva 92/43/CEE c.d. "Direttiva habitat" e Direttiva n. 79/409/CEE c.d. "Direttiva Uccelli"), invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Per i motivi esposti, si intende proporre l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Liguria n. 29/2018 limitatamente all'articolo 35, comma primo e secondo, e all'articolo 36, per violazione dell'articolo 97 Cost. e dell'articolo 117, comma primo e comma secondo, lett. s), Cost., in riferimento ai parametri statali ed eurounitari interposti dianzi citati.

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