Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per raccogliere statistiche in forma aggregata e consentire l'accesso a media esterni.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili.
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy. Acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti?
Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace. (24-6-2002)
Emilia Romagna
Legge n.12 del 24-6-2002
n.88 del 25-6-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
2-8-2002 /
Impugnata
La legge regionale è illegittima in quanto gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 indicano un serie di iniziative ed interventi regionali, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, tra cui la progettazione e la valorizzazione di proprie iniziative, nonché la valorizzazione ed il sostegno ad iniziative degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle ONLUS (articolo 5, comma 2), che non si conciliano, quanto alle materie proprie degli stessi ed alle relative modalità di svolgimento, con le disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente (in particolare L.26/2/1987 n.49 e DPR 31/3/1994), che prevede la partecipazione della regione all’attività di cooperazione allo sviluppo (la quale è parte integrante della politica estera nazionale), entro limiti rigorosi e tassativi, e cioè con capacità attuativa di iniziative di cooperazione affidate dal Ministero degli Affari Esteri ovvero propositiva nei riguardi della Direzione Generale della Cooperazione allo sviluppo.Inoltre, l’attività regionale prevista dall’articolo 2, comma 3, che si esplica nella stipula di accordi con Stati ed intese con enti territoriali di altro Stato, lungi dal comportare obblighi di carattere internazionale, non può che essere consentita unicamente come attività convenzionale di carattere solo programmatico e di principio, limitata, quindi, al campo di azione proprio della cooperazione decentrata.Aggiungasi, inoltre, che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, ove prevede che la regione provveda all’esecuzione ed all’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’unione Europea, non può essere attuata sino all’emanazione “delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato” (articolo 117, comma 5, Cost.), contenute nel disegno di legge attuativo della Riforma del Titolo V della costituzione, attualmente all’esame del Parlamento.Pertanto, considerando che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dello Stato (articolo 1 L.49/87) e che tale materia, rientra nella competenza legislativa statale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione, si ritiene di proporre l’impugnativa della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.Rilievi, in tal senso, sono stati formulati dal Ministero degli Affari Esteri.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione