Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico (3-7-2002)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.16 del 3-7-2002
n.28 del 10-7-2002
Politiche infrastrutturali
6-9-2002 / Impugnata
La legge è censurabile in quanto la disposizione contenuta nell’articolo 48, che attribuisce al Presidente della Regione la possibilità di stipulare intese con Stati esteri confinanti, al fine del coordinamento di attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici trasfrontalieri, oltre ad eccedere dalle competenze attribuite alla regione Friuli Venezia Giulia dallo Statuto speciale di autonomia, non si conforma alla condizione, prevista all’art. 117, co. 9 della Cost., secondo cui legge dello Stato deve disciplinare i casi e le forme in cui detta attività della Regione può essere esplicata, considerato che le intese in questione si atteggiano come veri e propri accordi con uno Stato Estero visto il loro contenuto chiaramente colto a disciplinare attività di natura sostanziale.
La richiamata norma costituzionale, di cui all’articolo 117, comma 9, deve ritenersi applicabile, ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, retta da uno Statuto speciale di autonomia, in quanto essa sicuramente prevede forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite dallo Statuto stesso
Anche il Ministero degli Affari Esteri ha censurato la legge in tal senso.



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