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Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del Mobbing nei luoghi di lavoro. (11-7-2002)
Lazio
Legge n.16 del 11-7-2002
n.21 del 30-7-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
20-9-2002 /
Impugnata
La legge è censurabile in quanto la disciplina del mobbing appare ricnonducibile alla potestà legislativa concorrente delle regioni, nell’ambito della normativa quadro prevista dalle leggi statali che devono dettare i principi fondamentali in materia di salute e lavoro.Poiché il mobbing si esprime come violenza psicologica sul soggetto nell’ambito del luogo di lavoro, l’adozione di una normativa regionale presuppone l’individuazione dei comportamenti che determinano la violazione dei principi fondamentali che sostanziano la fattispecie del mobbing.Pertanto l’art.2 della legge, che prevede i comportamenti e gli atti sintomatici di mobbing, che non hanno riscontro normativo a livello nazionale, appare incostituzionale perché in contrasto con l’art.117 della Costituzione che consente alla Regione di esercitare la potestà legislativa in materia di lavoro, secondo i principi generali che afferiscono alla potestà legislativa statale, afferendo tali principi ad una disciplina che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, per garantire un giusto equilibrio nella disciplina del mobbing, che comporta anche un aspetto sanzionatorio o eventualmente risarcitorio per il soggetto leso.Si ritiene pertanto di proporre ricorso avverso al legge in oggetto in quanto la medesima contrasta con l’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui alla lettera m) della Costituzione.
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