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Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. (26-7-2002)
Toscana
Legge n.32 del 26-7-2002
n.23 del 5-8-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
29-9-2002 /
Impugnata
La legge è censurabile in quanto la regolamentazione della valutazione degli standard strutturali, qualitativi e della certificazione degli esiti e dei risultati in materia di istruzione e delle prestazioni che concernono diritti sociali non rientra nella competenza regionale e, pertanto, non possono essere definiti con il regolamento di cui all’articolo 32 della legge regionale in esame.Infatti l’art.4, comma 2, si pone in contrasto con l’articolo 117, 2° comma, lett. m) della Costituzione laddove, prescrivendo che “i nidi di infanzia e gli altri servizi educativi per la prima infanzia devono attenersi agli standard strutturali, qualitativi e alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all’art.32, comma 2” non prevede il preliminare rispetto dei livelli essenziali da determinarsi con legge esclusiva statale delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti, con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale; l’art.28, comma 2, si pone in contrasto con l’art. 117 della Costituzione lett. m) ed n) in quanto prevede che la Regione nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di regolazione nei confronti del sistema allargato dell’offerta integrata tra istruzione, educazione e formazione, possa definire i requisiti di accesso, degli standard qualitativi e delle linee guida di valutazione e certificazione degli esiti e dei risultati, aspetti questi che, da un lato, rientrano tra “le norme generali” sull’istruzione e dall’altro concorrono ad integrare la nozione di “livelli essenziali delle prestazioni” in materia di istruzione e formazione professionale.Spetta, infatti, allo Stato definire in via esclusiva i parametri ed i criteri di valutazione, di certificazione degli esiti e gli standard qualitativi in termini omogenei su tutto il territorio nazionale.
Le suddette norme appaiono, pertanto, incostituzionali in quanto l’articolo 117 della Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale(lettera m) e le norme generali sull’istruzione (lettera n).Peraltro, anche qualora si ritenesse che le suddette materie rientrino nell’ambito della legislazione concorrente, come affermato dal Consiglio di Stato nell’adunanza generale dell’11 aprile 2002, la potestà legislativa regionale sarebbe attivabile in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) l’avvenuta determinazione, da parte dello Stato, dei principi fondamentali entro cui le Regioni possono legiferare; b) la possibilità di rinvenire tali principi nell’ordinamento. All’opposto, allo stato attuale, i principi fondamentali in materia di valutazione, di certificazione e di definizione degli standard qualitativi non sono ancora stati definiti dalla legge statale, né possono essere rinvenuti nell’ordinamento vigente.Tanto rappresentato, si ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge in oggetto, per contrasto della legge con l'art.117,comma 2, lettere m) ed n) della Costituzione.
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