Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria regionale per l'anno 2002 (26-7-2002)
Campania
Legge n.15 del 26-7-2002
n.38 del 7-8-2002
Politiche economiche e finanziarie
29-9-2002 / Impugnata
CAMPANIA L. n. 15 del 26 luglio 2002, pubblicata sul BUR n. 38 del 7.8.2002Legge finanziaria regionale per l’anno 2002Scadenza 6 ottobre 2002 La legge è censurabile per i seguenti motivi:a) l’art. 24, secondo comma, prevedendo la proroga dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione, introduce una nuova agevolazione che determina una discriminazione rispetto alla totalità dei contribuenti (soggetti passivi della tassa) e si pone, pertanto, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione e col principio del coordinamento del sistema tributario di cui all’art. 119, secondo comma, della Costituzione. A ciò aggiungasi che tale statuizione interferisce in materia di prescrizione in quanto modifica la durata prevista dalle norme del codice civile, e si pone, pertanto, in contrasto con l’art. 117, secondo comma lettera l) che riserva allo Stato la competenza in materia di ordinamento civile;b) l’art. 49, primo comma, lettera f), prevedendo la proroga dell’esercizio della caccia per varie specie, sino all’ultimo giorno di febbraio, si pone in contrasto con l’art. 18 della legge n. 157/1992 (legge-quadro sull’esercizio dell’attività venatoria) adottata al fine di recepire la normativa comunitaria in materia.Tale contrasto si sostanzia nella violazione del principio primario e prevalente, desumibile (come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 282/2002) dai contenuti della predetta legge, di protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistenza, la cui competenza risulta attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione.Del resto avendo riguardo alla consolidata giurisprudenza costituzionale più recente (cfr. da ultimo, sentenza n. 169 del 1999), che ha elaborato il concentto giuridico di ambiente, esso risulta comprensivo della tutela della fauna ed elemento determinante della qualità della vita,Per tali motivi si ritiene che per il provvedimento in parola debba promuoversi la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, come già operato dal Governo per lo stesso motivo nei confronti di una legge della Regione Sardegna e Regione Puglia.D’analogo avviso risulta anche il Ministero dell’Ambiente.

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