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La legge regionale è illegittima per la disposizione di cui all’art.7, primo comma, lettera a) che prevede l’invalidità delle liste che non presentino candidati di entrambi i sessi.Tale norma, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo, si pone in contrasto con l’art.3, primo comma, e con l’art.51, primo comma, della Costituzione, come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.422 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di analoga previsione contenuta nell’art.32, terzo e quarto comma, della legge della Regione Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n.4, recante: “Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio Comunale”.Analogo parere ha espresso il Ministero dell’Interno.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione