Dettaglio Legge Regionale

legge Finanziaria per l'anno 2002 (5-8-2002)
Piemonte
Legge n.20 del 5-8-2002
n.32 del 8-8-2002
Politiche economiche e finanziarie
29-9-2002 / Impugnata
La legge è censurabile per i seguenti motivi:a) l’art. 1 disponendo l’esonero dal pagamento dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) per l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, realizza una fattispecie di agevolazione non contemplata dalla legge n. 285/2000 concernente: <> che prevede all’art. 10, comma 11 la possibilità per la Giunta Regionale del Piemonte di disporre che i proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei giochi per attività commerciali anche occasionali (comma 4 art. 10 citato), svolte in conformità agli scopi istituzionali, non concorrano alla determinazione della base imponibile del Comitato stesso rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Analogamente dicasi per esonero degli obblighi contabili inerenti l’IRAP, quali la presentazione delle dichiarazioni periodiche. Quanto sopra infatti operando una discriminazione rispetto alla totalità dei contribuenti (soggetti passivi dell’imposta) si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione e con il principio del coordinamento del sistema tributario di cui all’art. 119, secondo comma, della Costituzione;b) l’art. 2 disponendo l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano, già dotati di dispositivo per la circolazione all’atto dell’immatricolazione (cioè che escono dalla fabbrica già così) introduce una nuova agevolazione che determina una discriminazione rispetto alla totalità dei contribuenti (soggetti passivi della tassa) e si pone, pertanto, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione e con il principio del coordinamento del sistema tributario di cui all’art. 119, secondo comma, della Costituzione;c) l’art. 4, secondo comma, prevedendo la proroga dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione, interferisce in materia di prescrizione in quanto modifica la durata prevista dalle norme del codice civile, e si pone, altresì, in contrasto con l’art. 117, lettera l) che riserva allo Stato la competenza in materia di ordinamento civile;Per tali motivi si ritiene che per il provvedimento in parola debba promuoversi la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

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