Dettaglio Legge Regionale

Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso (24-7-2002)
Marche
Legge n.10 del 24-7-2002
n.87 del 1-8-2002
Politiche infrastrutturali
20-9-2002 / Impugnata
La legge è censurabile in quanto la disposizione contenuta nell’articolo 10, attribuendo al Difensore civico regionale poteri sostitutivi, potendo egli provvedere alla nomina di un commissario ad acta in caso di ritardo o mancata assunzione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti previsti dalla legge regionale, viola l’ articolo 120 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 3/2001, che riserva alla legge statale la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni e delle Province, secondo i principi della sussidiarietà e della leale collaborazione, precludendo alle Regioni la possibilità di autonomamente attribuire un potere sostitutivo senza una previa normativa statale emanata in attuazione del disposto costituzionale, invadendo, quindi, la competenza statale in materia di poteri sostitutivi.
Il Governo ha già impugnato, per il medesimo motivo, una legge della Liguria (l.r.29/2002) nello scorsa seduta del Consiglio dei Ministri e nel mese di marzo 2002 una legge della stessa Toscana (l.r. n.2/2002) che presentava la medesima illegittimità in ordine alla previsione di poteri sostitutivi.



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