Dettaglio Legge Regionale

Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici (24-7-2002)
Marche
Legge n.12 del 24-7-2002
n.87 del 1-8-2002
Politiche infrastrutturali
29-9-2002 / Impugnata
La legge, nel suo complesso è illegittima in quanto eccede dalle competenze regionali , considerato che la materia inerente il commercio e la detenzione di fauna alloctona e/ o esotica è ricadente nel campo della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui detta fauna è parte integrate e pertanto ricadente nella materia di legislazione esclusiva statale di cui all’articolo117, comma 2 lettera s) della Costituzione.
La legge regionale inoltre, contiene disposizioni, quali quelle relative all’autorizzazione al commercio di animali esotici, che attengono a materie già disciplinate dai Regolamenti CEE 338/97 e 1808/2001 e dal decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 8.01.2002, riguardante l’istituzione del registro degli esemplari di flora e fauna.
La materia inerente la convenzione di Washington e i regolamenti comunitari in materia di protezione della fauna attraverso il controllo del commercio, ai sensi del d.leg.vo 112/1998 ricade tra quelle di competenza statale, ulteriormente affermata dall’art.IX della stessa Convenzione e dall’art.13 del regolamento 338/1997 che individuano come autorità amministrativa di gestione il Ministero dell’Ambiente.
Anche il Ministero dell’ambiente ha formulato analoghe censure.



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