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Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 (26-7-2002)
Bolzano
Legge n.11 del 26-7-2002
n.33 del 6-8-2002
Politiche economiche e finanziarie
29-9-2002 /
Impugnata
L. n. 11 del 26.7.2002, pubblicata sul BUR n. 33 del 6.8.2002,Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004Scadenza 5 ottobre 2002 La legge è illegittima in quanto:a) l’art. 2, comma 1, prevedendo la possibilità per la Provincia di stipulare convenzioni aventi per oggetto anche la produzione di documentazione di particolare valore e di trasmissioni di attualità d’interesse provinciale, travalica le competenze attribuite alla Provincia dall’art. 8 dello Statuto, approvato con DPR 670/1972 e dalle norme di attuazione di cui al DPR 691/1973 che, all’art. 7, comma 3, vieta espressamente alla Provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri. A ciò aggiungasi che la norma di cui trattasi, laddove attribuisce alla Provincia la facoltà di stipulare convenzioni aventi ad oggetto anche la produzione di programmi, risulta lesiva del pluralismo dell’informazione che nell’area interessata ha trovato un punto di equilibrio rappresentato, da un lato, dalle ritrasmessioni estere della RAS e, dall’altro, dai programmi della RAI in lingua italiana ed estera per le minoranze linguistiche e da quelle delle emittenti private;b) l’art. 27 che introduce un nuovo comma all’art. 23 quinquies della legge provinciale n. 61 del 6.7.1973, prevedendo l’esclusione dei servizi pubblici essenziali e delle organizzazioni di soccorso dalle disposizioni riguardanti l’autorizzazione per il deposito preliminare, il registro e la denuncia annuale dei rifiuti, per quei rifiuti che vengono prodotti nell’attività di pronto intervento, nonché l’esclusione qualora questi vengano trasportati in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall’autorizzazione al trasporto, si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 22/97 che ha recepito le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. Trattasi di normativa cogente che ricade nel capo della tutela ambientale in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione. A ciò aggiungasi che per quanto disposto dal comma 3, dell’art. 1 del Dec.lgs. 22/97 le disposizioni di principio contenute nello stesso decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale. Per tali motivi si ritiene che per il provvedimento in parola debba promuoversi la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale.Di analogo avviso risultano i Ministeri dell’Ambiente e delle Comunicazioni.Osservasi, inoltre, con riferimento all’art. 2, comma secondo, che prevede l’inserimento di un artico 7 bis (concernente il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni) dopo l’art. 7 della l.p. 6/2001, che laddove il piano prevede le reti principali di comunicazioni ed i siti degli impianti trasmittenti, si debba limitare alla sola individuazione dei siti e non delle reti di comunicazione. Al riguardo si richiama la normativa vigente che attribuisce all’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni la competenza in materia di pianificazione dell’assegnazione delle frequenze in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni (cfr. art. 1, comma 6, lett. a), n. 2 della legge 31 luglio 1997 n. 249).
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