Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001 n 7 e 11 agosto 2001 n 10 - Disposizioni in materia di personale (3-9-2002)
Campania
Legge n.20 del 3-9-2002
n.42 del 9-9-2002
Politiche ordinamentali e statuti
18-10-2002 / Impugnata




La legge regionale 3.9.2002 n.20 è censurabile in relazione all’articolo 1, comma 3, in quanto prevede che, nelle more del nuovo ordinamento amministrativo e della conseguente nuova dotazione organica del personale, l’Ufficio di Presidenza indica le selezioni interne per i posti vacanti, riservando al personale dipendente e avente diritto, inquadrato nel ruolo del Consiglio regionale, il sessantacinque per cento dei posti disponibili e il restante trentacinque per cento ai processi di mobilità, configurandosi, in tal modo, una progressione verticale del personale, in palese violazione del principio costituzionale dell’accesso ai pubblici uffici, mediante concorso pubblico, di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n.194/2002).
Rilievi in tal senso sono stati formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

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