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Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n.19, 17 luglio 1984, n.31 e 28 dicembre 1989, n.79 (7-10-2002)
Piemonte
Legge n.23 del 7-10-2002
n.41 del 10-10-2002
Politiche infrastrutturali
29-11-2002 /
Impugnata
La legge è censurabile in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, lettera i), attribuendo alla Regione il compito di emanare linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia, eccede dalla competenza regionale in materia di produzione , trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione attribuisce alle regioni in forma concorrente, quindi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dallo Stato.
La richiamata disposizione regionale appare eccedere i limiti posti alla competenza regionale , considerato che il d.lgs 112/1998 , art.29, comma 2 lettera c), riserva allo Stato la determinazione dei criteri generali tecnico - costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia, e che , altresì, l'articolo 3, comma 6, del d.lgs n.79/1999 attribuisce la competenza ad emanare norme tecniche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed al gestore della rete di trasmissione.
Dette norme statali possono considerarsi principi vincolanti la potestà legislativa regionale in quanto finalizzate a garantire la sicurezza e la economicità del sistema elettrico nazionale, infatti la fissazione di regole tecniche diversificate sul territorio sarebbe suscettibile di alterare il sistema sia sotto il profilo della concorrenza tra le imprese del settore, sia per quanto riguarda la determinazione di un'uniforme tariffa per gli utenti vincolati.
Anche il Ministero delle Attività produttive ha censurato la legge in tal senso.
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