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Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali (24-10-2002)
Piemonte
Legge n.25 del 24-10-2002
n.44 del 31-10-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
20-12-2002 /
Impugnata
La legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n 25 pubblicata sul B.U.R. n 44 del 31 ottobre 2002 recante: “Regolamentazione delle pratiche Terapeutiche e delle discipline non convenzionali” è illegittima in quanto viola i limiti di competenza regionale in materia di tutela della salute.
E infatti, l'ambito delle professioni spetta alle regioni, nell'ambito dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.
L'intervento normativo regionale non può tradursi né nel riconoscimento di discipline non convenzionali, come la pratica dell'agopuntura o dell'omeopatia, né può essere demandato al legislatore regionale l'individuazione delle corrispondenti figure professionali, in quanto spetta alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni sanitarie.
Tali principi fondamentali sono sanciti nell'art.6, comma 3, del d.lgs.30 dicembre 1992 n.502 (come sostituito dall'art.7 del d.lgs.n.517 del 1993), con previsione ribadita dall'art.1, comma 2, della legge n.42 del 1999, che dispone una riserva in capo allo Stato per l'individuazione delle predette figure professionali che attualmente sono in corso di identificazione.
La legge regionale in esame, istituendo le qualifiche professionali viola il principio stabilito nell'art.117, terzo comma della Costituzione, che prevede l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla norma statale.
Rilievi in tal senso sono stati formulati dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie.
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