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Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale (31-10-2002)
Puglia
Legge n.18 del 31-10-2002
n.139 del 4-11-2002
Politiche infrastrutturali
20-12-2002 /
Impugnata
La legge è censurabile in quanto la disposizione di cui all'articolo 24 prevede r l'esercizio di poteri sostitutivi regionali.
La norma , infatti, si pone in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione , che demanda a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza di potestà legislativa della regione in materia di controlli sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa dell’articolo 120 della Costituzione, per cui la legge regionale non può autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa normazione statale.
Infatti, la disposizione del citato articolo 120 della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la menzionata norma della legge regionale presenti vizi di illegittimità costituzionale, in quanto non conforme al nuovo quadro costituzionale indicato dall’articolo 120 della Costituzione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Parere in tal senso è stato formulato dal Ministero dell’Interno.
Il Governo ha già impugnato, per lo stesso motivo, numerose leggi regionali.
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