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Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia (28-10-2002)
Toscana
Legge n.39 del 28-10-2002
n.29 del 6-11-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
11-12-2002 /
Impugnata
La legge della Regione Toscana 28/10/2002, n. 39 pubblicata sul B.U.R. n. 29 del 6/11/2002 avente ad oggetto: “Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia” è illegittima in quanto l'art.3, comma 2, affidando al sistema sanitario regionale la determinazione a ricorrere alle pratiche terapeutiche denominate terapia elettroconvulsivante e facendo divieto di utilizzare la lobotomia prefrontale, affida al legislatore regionale la possibilità di dettare norme nell'ambito di scelte terapeutiche riservate alla scienza e all'arte medica, recepite nella legislazione statale.
L'elaborazione di indirizzi e le indicazioni terapeutiche possono essere acquisite da organismi nazionali o sovranazionali in quanto questi attendono ai principi fondamentali in materia di diritto alla salute.
Pertanto la legge eccede i limiti di competenza in materia di tutela della salute riservati ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza statale.
La circostanza che non si rinvengono norme di legge che disciplinano l’ammissibilità della T.E.C. o di altre pratiche terapeutiche in generale, non consente alla Regione di disporre con proprie norme una disciplina che esula dai principi che regolano la materia della tutela della salute; la legislazione regionale concorrente deve svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dallo Stato per le attività terapeutiche per garantire la salute del malato e l’uniformità di trattamento sul territorio nazionale delle predette terapie (sent.n.282/2002 Corte Cost.).
Si ritiene, pertanto, che avverso la legge in esame è proponibile il ricorso davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, per contrasto con l’articolo 117, terzo comma della Costituzione.
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