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Disposizioni regionali in materia di espropri (19-12-2002)
Emilia Romagna
Legge n.37 del 19-12-2002
n.180 del 20-12-2002
Politiche infrastrutturali
14-2-2003 /
Impugnata
La legge - che detta un'organica disciplina in materia di espropri - è censurabile per i seguenti motivi:
1. la disposizione di cui all' articolo 7, che prevede la nomina di un commissario ad acta nel caso in cui i comuni , cui sono conferite le funzioni espropriative, non provvedano al compimento dei relativi atti,si pone in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione , che demanda a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.
Infatti, stante la carenza di potestà legislativa della regione in materia di controlli sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa dell’articolo 120 della Costituzione, la legge regionale non può autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa normazione statale, se non in presenza di un'esplicita clausola transitoria che specifichi che la disciplina viene dettata in attesa della legge statale sugli interventi sostitutivi ,in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione.
La disposizione del citato articolo 120 della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la menzionata norma della legge regionale presenti vizi di illegittimità costituzionale, in quanto non conforme al nuovo quadro costituzionale indicato dall’articolo 120 della Costituzione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Il Governo ha già impugnato, per lo stesso motivo, numerose leggi regionali.
2. La norma contenuta nell'articolo 22, che delinea i caratteri dell'edificabilità di fatto delle aree ai fini della valutazione dell'indennità d'esproprio, considerato che la materia trattata deve ritenersi ricadere nel governo del territorio, affidato alla potestà legislativa concorrente delle regioni, eccede dalla competenza regionale ponendosi in contrasto con il principio, contenuto nella disposizione di cui all'articolo 37, comma 5 del D.P.R. n.327/2002, secondo cui spetta allo Stato l'individuazione dei criteri e dei requisiti per valutare l'edificabilità di fatto , visto anche che la disciplina dell'edificabilità di fatto si riflette sulla determinazione dell'indennità di esproprio che, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare con costante giurisprudenza (sent. n. 153/1995, 497/1993 e 493/1991), non può non trovare uguale disciplina su tutto il territorio nazionale.
Anche i Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti hanno censurato la legge in tal senso.
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