Dettaglio Legge Regionale

Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la Protezione civile (18-12-2002)
Bolzano
Legge n.15 del 18-12-2002
n.50 del 31-12-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
21-2-2003 / Impugnata
Le disposizioni degli artt. 5, commi 3 e 4, dell'art. 8, comma 2, dell'art. 9, comma 3, eccedono dalla competenza provinciale primaria in materia di "opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche" in quanto attribuiscono al Centro operativo provinciale e al suo Presidente (carica ricoperta dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente in materia di protezione civile) il coordinamento degli interventi di protezione civile delle strutture provinciali, comunali e statali: esse infatti, stabilendo in particolare il coordinamento di organi statali in caso di pubblica calamità - evento indissolubilmente legato in rapporto di reciproca funzionalità e vicendevole complementarietà all'ordine pubblico - comportano anche il coordinamento delle forze dell'ordine, ponendosi in contrasto con gli artt. 87 e 88 dello Statuto, che riservano allo Stato, demandandolo al Commissario del Governo, il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Le disposizioni provinciali menzionate si pongono in contrasto altresì con l'art. 117, comma secondo, lettera h), che demanda alla legislazione esclusiva dello Stato la materia "ordine pubblico e sicurezza".
Le norme della legge provinciale sopra citate si pongono inoltre in contrasto con gli artt. 33-37 del D.P.R. n. 381 del 1974 (recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) che, nel disciplinare gli interventi in caso di calamità, prevedono in tutte le fasi l'intesa tra lo Stato e la Provincia.
Le disposizioni censurate eccedono altresì dai limiti posti alla legislazione primaria provinciale dall'art. 8 dello Statuto : esse si pongono infatti in contrasto con le norme di riforma introdotte dalle leggi n. 401 del 2001 e n. 225 del 1992, che, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale ( sentenza n. 418 del 1992), stabiliscono nella materia della protezione civile l'esistenza di un coinvolgimento nell'emergenza di amministratori di ogni livello nonché l' individuazione dell'autorità competente in quella statale. Tale conclusione si trova ribadita nella recentissima sentenza n. 39 del 2003 della Corte Costituzionale, che ha segnalato l'ineliminabilità di momenti di raccordo e collaborazione tra Stato e Regioni anche nella materia della protezione civile, sottolineando che situazioni di emergenza possono giustificare interventi statali straordinari, suscettibili di arrecare compressione alla sfera di autonomia regionale, persino primaria.
Inoltre l'art.18 della legge provinciale in esame, conferendo un potere generale di requisizione al Presidente della Provincia in situazioni di calamità, eccede dalla competenza attribuita allo stesso dall'art. 52 dello Statuto di adottare " provvedimenti contigibili e urgenti in materia di sicurezza e igiene pubblica di due o più comuni". Infatti la pubblica calamità è evento, come sopra detto, indissolubilmente legato all'ordine pubblico, cosicchè il conferimento in termini di ordinarietà al Presidente della Provincia del potere di requisizione finisce con l'attribuirgli detto potere anche in materie di esclusiva competenza statale. Un siffatto assetto normativo consentirebbe infatti un potere di requisizione di beni statali, nonché di interferire nelle materie della sicurezza e dell'ordine publico. Queste ultime materie sono riservate in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. H, e demandate al Commissario del Governo dagli artt. 87 e88 dello Statuto.
Analogamente l'art. 8, comma 6, che conferisce al Presidente della Provincia la facoltà di "provvedere anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti relative alle materie di competenza" per l'attuazione degli interventi di calamità, eccede dalla competenza provinciale in quanto, essendo la calamità strettamente connessa all'ordine pubblico, tale disposizione si pone in contrasto sia con i menzionati artt. 87 e 88 dello Statuto, sia con il combinato disposto delle leggi n. 401/01 e n. 225/92 che, per le sole calamità da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, attribuiscono tali poteri eccezionali ad organi statali per garantire l'uniformità nell'intero ordinamento.
Rilievi in tal senso sono stati formulati dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.

« Indietro