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Disciplina degli interventi di sviluppo economico , attività produttive , aree industriali e aree ecologicamente attrezzate . (31-1-2003)
Puglia
Legge n.2 del 31-1-2003
n.13 del 4-2-2003
Politiche infrastrutturali
28-3-2003 /
Impugnata
La legge - che disciplina l'esercizio delle funzioni e le modalità organizzative relative agli interventi di sviluppo economico, alle attività produttive, alle aree industriali e a quelle ecologicamente attrezzate - è censurabile in quanto la disposizione di cui all' articolo 4, comma 3, prevede che la regione assuma proprie determinazioni sostitutive qualora i comuni non adempiano alle prescrizioni riguardanti i criteri di riparto degli oneri per la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere.
La citata norma, quindi, si pone in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione, che demanda a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.
Infatti, stante la carenza di potestà legislativa della regione in materia di controlli sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa dell’articolo 120 della Costituzione, la legge regionale non può autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa normazione statale, se non in presenza di un'esplicita clausola transitoria che specifichi che la disciplina viene dettata in attesa della legge statale sugli interventi sostitutivi di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione.
La disposizione del citato articolo 120 della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la menzionata norma della legge regionale presenti vizi di illegittimità costituzionale, in quanto non conforme al nuovo quadro costituzionale indicato dall’articolo 120 della Costituzione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Il Governo ha già impugnato, per lo stesso motivo, numerose leggi regionali.
Anche il Ministero dell’Interno ha censurato la legge in tal senso.
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