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Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigli del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n 7. (4-12-2001)
Valle Aosta
Legge n.37 del 4-12-2001
n.58 del 27-12-2001
Politiche ordinamentali e statuti
21-2-2002 /
Impugnata
Con la legge regionale in esame la regione intende dare attuazione all’articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 19.3.1999 n.7, recante l’ordinamento dei servizi antincendio della regione Valle d’Aosta.In particolare, si estendono anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già in posizione di comando presso il Corpo Valdostano dei vigili del fuoco, le disposizioni previste dal citato articolo 49, commi 1 e 2, della L.r. n.7/99, che consentono, a domanda, il trasferimento del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco del comando della Valle d’Aosta nell’organico del personale professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco (articolo 1). Tale personale dovrà esercitare l’opzione per il trasferimento nell’organico del personale professionista del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale.La disposizione di cui all’articolo 1 è censurabile laddove, per il trasferimento del personale in posizione di comando, si prescinde dall’acquisizione del consenso da parte dell’Amministrazione statale di appartenenza, eccedendo quindi l’ambito di competenza riservato all’ente territoriale, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, risultando, pertanto, lesiva del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.Si ritiene, quindi, che la legge regionale incidendo sull’organizzazione strutturale statale travalica l’ambito di competenza riservato all’ente territoriale.Parere in tal senso è stato formulato dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
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