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L'art. 1, laddove riconosce l'assistenza sanitaria mediante l'erogazione di prodotti dietetici nei soli casi specificati alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo, eccede dalla competenza legislativa regionale in materia per le seguenti ragioni:
1) violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Infatti, l'art. 1 del d. lgs. n. 502 del 1992 attribuisce allo Stato l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Con successivi provvedimenti ( d.P.C.M. 29 novembre 2001 e d.M. 8 giugno 2001) i livelli essenziali su citati sono stati infatti individuati ricomprendendo fra essi, oltre quelli indicati dalla legge regionale, anche l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età. La legge regionale, pertanto, disciplinando tale livello essenziale in senso riduttivo rispetto alla normativa statale è da considerarsi illegittima.
2) Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
La materia in esame rientra nella tutela della salute che la Costituzione riconosce quale legislazione concorrente della regione. La determinazione dei principi fondamentali va riservata pertanto alla legislazione dello Stato. Fra tali principi fondamentali rientrano i livelli essenziali di assistenza ( art. 1 d. Lgs. n. 502del 1992; d.P.C.M. 29.11. 2001; d.M. 8.6.2001) che pertanto non possono essere disciplinati dalla regione stessa.
Risulta censurabile anche l'art. 4 della legge regionale il quale, disponendo l'obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione in capo agli uffici della Pubblica amministrazione, delle Università, degli Istituti scolastici, della strutture ospedaliere, operanti sul territorio campano, che erogano il servizio mensa, impone un obbligo diretto a tutte le amministrazioni pubbliche e non soltanto a quelle regionali, travalicando l'ambito di competenza riservato all'ente territoriale, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost.
Per tali motivi la legge regionale va impugnata ai sensi dell'art. 127 Cost.
In tal senso si è espresso anche il Ministero della Salute.
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