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Norme in materia di societa' esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale. (3-3-2003)
Lazio
Legge n.5 del 3-3-2003
n.8 del 20-3-2003
Politiche infrastrutturali
16-5-2003 /
Impugnata
La legge è censurabile per il seguente motivo:
l'art. 1, co. 7, prevede che, nel caso in cui la cessione di almeno il quindici per cento di azioni o quote di capitale sociale sia avvenuta osservando le vigenti norme relative a procedura di evidenza pubblica , gli affidamenti in atto dei servizi di trasporto pubblico locale siano prorogati per cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2003.
Tale disposizione,quindi, se pure prevede la procedura concorsuale per la cessione di una quota minoritaria, riferendosi indistintamente a società a totale partecipazione pubblica o mista, da un lato può essere considerata censurabile in quanto proroga di cinque anni la data del 31 dicembre 2003 , termine oltre il quale, in base alla normativa comunitaria vigente ( direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE, nonché dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE) i servizi di trasporto pubblico locale devono essere posti a gara, dall'altro, fissando una percentuale minima societaria sottoposta a procedura di evidenza pubblica, appare eludere i suddetti principi comunitari.
Ciò rischia, altresì, di costituire precedente per altre regioni, aprendo la strada ad un contenzioso comunitario difficilmente difendibile dallo Stato italiano.
La norma regionale, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto è suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE, nonché dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Il termine previsto dalla disposizione regionale, peraltro, è superiore a quello disposto dall'art. 11 co. 3 della legge 166/2002, che ha ammesso una deroga di ulteriori due anni,e nei cui confronti è già stata avviata, dai competenti organismi comunitari, una procedura di infrazione.
Analogo parere ha espresso il Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti.
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