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Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l' anno 2003 . (31-3-2003)
Emilia Romagna
Legge n.4 del 31-3-2003
n.45 del 31-3-2003
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
Oggetto: Rinuncia impugnativa legge Regione Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2003.
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2003 è stata deliberata l’ impugnativa della legge regionale indicata in oggetto.
Detta legge, disponendo la propria validità fino al 31 dicembre 2003, prevedeva, all’art. 3, la copertura dei posti vacanti nelle strutture della Giunta e del Consiglio regionale e, con l’art. 4, l’assunzione di personale presso le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).
Tali norme erano apparse censurabili da parte del Governo con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 34, comma 11 della legge n.289/2002 (finanziaria 2003), che disponeva l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003.
La citata norma statale prevedeva infatti che le previste assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, dovessero essere contenute entro il limite percentuale indicato dalla stessa disposizione (50% delle cessazioni dal servizio dell'anno 2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
Pertanto le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale avrebbero potuto procedere ad assunzioni nel 2003 soltanto entro il predetto limite percentuale.
La legge regionale dell'Emilia Romagna, nel contravvenire alla riserva contenuta nella legge finanziaria 2003 , era apparsa quindi eccedere la competenza regionale, ponendosi in contrasto sia con i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione, che vincolano la potestà legislativa concorrente delle Regioni, sia con i principi di contenimento della spesa e con il patto di stabilità interno.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004, pronunciandosi su ricorso promosso da alcune Regioni, fra l’altro, nei confronti dell'articolo 34, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma , per la parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato "devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002".
A ciò aggiungasi che , così come evidenziato dalla Regione Emilia Romagna con propria nota, nel dare attuazione alle disposizioni della legge impugnata la Regione ha proceduto, per l’ anno 2003, in sintonia con quanto disposto nel sopravvenuto D.P.C.M. 12 settembre 2003 concernente la "Fissazione per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al servizio sanitario nazionale di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003", assumendo solo 4 unità di personale.
Pertanto, considerato che la legge ha cessato di produrre i suoi effetti e che, comunque, nella sua applicazione essa ha rispettato la normativa statale, peraltro dichiarata illegittima in quanto invasiva dell'area riservata alle autonomie regionali, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
Analogo parere è stato formulato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
16-5-2003 /
Impugnata
La legge n.4/2003 della Regione Emilia Romagna detta disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l’anno 2002.
In particolare l'articolo 3 prevede la copertura dei posti vacanti nelle strutture della Giunta e del Consiglio regionale.
L’articolo 4 prevede che le Aziende sanitarie e l’Agenzia per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) procedano ad assunzioni di personale.
Tali previsioni sono riferite all'anno 2003, stante l’articolo 1, che dispone la validità della legge regionale fino al 31.12.2003.
Per tali norme si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’articolo 34, comma 11, della L.289/2002 (finanziaria 2003).
Infatti, il citato articolo prevede l’emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003.
Tali assunzioni, fatte salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono essere contenute entro il limite percentuale nella stessa disposizione indicata (50% delle cessazioni dal servizio dell’anNo 2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
Pertanto, le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni nel 2003 entro il predetto limite percentuale.
Per tali ragioni, la legge regionale dell’Emilia Romagna, relativamente agli articoli 3 e 4, nel contravvenire alla riserva contenuta nella legge finanziaria, eccede la competenza regionale e si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 3 della Costituzione, che indica la materia del “coordinamento della finanza pubblica” tra quelle di legislazione concorrente, non indicando, altresì, la tipologia del personale da reclutare nell’anno 2003 e rimandando genericamente alla determinazione del fabbisogno annuale di personale ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche.
Infatti, le disposizioni citate dalla finanziaria sono da considerarsi inserite nel più ampio contesto delle linee di politica di riduzione della spesa pubblica definita nei documenti di programmazione e di bilancio nazionale.
Inoltre, viene leso anche il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, stante i tavoli di concertazione che sono in atto presso la Conferenza Stato-Regioni per stabilire i limiti e i criteri deI d.d.P.C.M. in questione.
Rilievi in tal senso sono stati formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio legislativo Tesoro e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Pertanto, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, relativamente agli articoli 3 e 4.
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