Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002). (28-12-2001)
Bolzano
Legge n.19 del 28-12-2001
n.2 del 8-1-2002
Politiche economiche e finanziarie
1-3-2002 / Impugnata
La legge è impugnabile in quanto:
a) l'art. 6, comma 1, prevedendo, tra l'altro, che, ai fini dell'immissione nei ruoli dei docenti di religione (immissione rilevante per le graduatorie permanenti che consentono l'assegnazione degli incarichi di insegnamento) vengono riconosciuti a tali insegnanti gli anni di servizio prestati, determina una automatica equiparazione, a tutti gli effetti del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche parificate con quello prestato nelle scuole statali, in deroga agli artt. 1-2 della legge 12/99 (Disposizioni vigenti in materia di personale scolastico) e relativo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 123/2000 di attuazione, che consentono una valutazione solo nella misura del 50% dei servizi prestati nelle scuole parificate. A ciò aggiungasi che la disposizione incide negativamente sulla mobilità nazionale del personale insegnante e sul sistema scolastico oltre ad eccedere la competenza concorrente riconosciuta alla Provincia in tale materia dall'art. 12 dello Statuto e dalle relative norme di attuazione. Inoltre perplessità desta l'inserimento degli insegnanti di religione nel ruolo organico generale degli insegnanti attesa la particolarità della categoria che richiede anche il rispetto delle norme concordatarie (art. 21 DPR 15 luglio 1988, n. 405);
b) l'art. 6, comma 2, laddove introduce l'art. 19 alla legge provinciale 14/12/1998 n. 12, prevedendo l'assunzione a tempo indeterminato o determinato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia con almeno 18 anni di servizio, previo superamento di apposito esame di idoneità, anche se privo del prescritto titolo di studio, si pone in contrasto con il principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia con la normativa nazionale che subordina l'insegnamento al possesso del prescritto titolo di studio. Deve infatti sottolinearsi che, in materia di istruzione, la Provincia di Bolzano ha competenza solo delegata, a norma dell'art. 1 del decreto di attuazione dello Statuto Speciale 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 434 e pertanto non può derogare a questo principio.
A ciò aggiungasi che prevedendo il medesimo comma, che l'anzianità di servizio per l'ammissione all'esame di idoneità viene ridotta per il personale femminile con prole, di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti anni scolastici, si pone in contrasto con norme fondamentali dell'ordinamento in quanto il periodo di congedo obbligatorio per maternità è già stato computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti secondo quanto previsto dalla legge n. 1024/1971 e dall'art. 22 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
Inoltre sempre lo stesso comma 2, prevedendo l'inclusione a domanda nelle graduatorie permanenti, solo al fine del conferimento delle supplenze, dei laureati alla facoltà di scienza della formazione, si pone in contrasto con quanto previsto dalle norme nazionali in materia di personale scolastico e cioè con l'art. 2 della legge n. 124/1999 che prevede l'iscrizione nelle graduatorie permanenti solo per determinate categorie di docenti in possesso peraltro anche di requisiti specifici tra i quali non è previsto (cioè non è sufficiente) il mero possesso di un diploma di laurea. Infatti i laureati possono chiedere solo di effettuare supplenze temporanee di competenza dei capi d'istituto mentre l'iscrizione nelle graduatorie permanenti da diritto, oltre all'immissione in ruolo, ad altro tipo di supplenze ciò che giustifica il possesso anche altri requisiti specifici oltre la laurea.

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