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Modifica alla lr 4 febbraio 2003 n. 7 art. 43 . (23-4-2003)
Basilicata
Legge n.13 del 23-4-2003
n.31 del 1-5-2003
Politiche infrastrutturali
19-6-2003 /
Impugnata
La legge, che modifica una disposizione contenuta nella legge finanziaria regionale per l'anno 2003, è censurabile in quanto anticipa alla data del 30 giugno 2003 il termine, originariamente fissato al 31 marzo 2004, entro il quale i Comuni devono provvedere a conferire l'incarico per la redazione del Regolamento Urbanistico.
Decorso inutilmente detto termine vengono posti in essere i già previsti poteri sostitutivi regionali nei confronti dei comuni inadempienti.
L'anticipo del termine fissato per l'adempimento, oltre il quale operano le previsioni sostitutive, ad una data, peraltro assai prossima, concreta una surrettizia avocazione alla Regione di una funzione che l'ordinamento demanda alla competenza dell'ente locale.
La citata norma, quindi, si pone in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione, che demanda a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.
La disposizione del citato articolo 120 della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
L'articolo 8 della legge recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3," c.d. legge La Loggia, definitivamente approvata dal Parlamento lo scorso 27 maggio, in corso di pubblicazione, nel dettare le disposizioni di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, appare riservare, comunque, allo Stato la competenza in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la menzionata norma della legge regionale presenti vizi di illegittimità costituzionale, in quanto non conforme al nuovo quadro costituzionale indicato dall’articolo 120 della Costituzione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Il Governo ha già impugnato, per lo stesso motivo, numerose leggi regionali.
Anche il Ministero dell’Interno ha censurato la legge in tal senso.
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