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Norme in materia di igene del personale addetto all' industria alimentare . (12-5-2003)
Toscana
Legge n.24 del 12-5-2003
n.20 del 16-5-2003
Politiche socio sanitarie e culturali
19-6-2003 /
Impugnata
La legge regionale in esame è illegittima in quanto l'art.1, comma 2, e gli articoli ad esso collegati, nello stabilire che il personale addetto all'industria alimentare non sia tenuto ad acquisire il libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962,n. 283, (e dagli artt. 37, comma 1, e 41, comma 1, del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 ) eccede dalla competenza regionale. Infatti, detto art. 14, che prevede l'obbigo per gli operatori alimentari di essere muniti di tale libretto e di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali speciali misure profilattiche, e stabilisce inoltre il divieto di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto di idoneità sanitaria, prevedendo per i contravventori sanzioni amministrative, costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione:" norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a tutela... del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini " (sent. n. 3302/1985, confermata dalle n. 11468/96 e n. 9447/97). Pertanto le disposizioni regionali censurate, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi, violano un principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, terzo comma, ed invadono inoltre attribuzioni in materia di " ordine pubblico e sicurezza" riservate al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. h). In tal senso si sono espressi anche il Ministero della Salute e il Dipartimento della Funzione Pubblica. Per tali motivi si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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