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Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti . (13-5-2003)
Basilicata
Legge n.20 del 13-5-2003
n.36 del 21-5-2003
Politiche infrastrutturali
27-6-2003 /
Impugnata
La legge, che detta le norme di indirizzo programmatico per la rete distributiva dei carburanti, è censurabile in quanto prevede, all'articolo 4, comma 2, un intervento sostitutivo regionale nei confronti dei comuni che non provvedano, entro i termini previsti, all'istallazione di nuovi impianti su aree private.
La citata norma, quindi, si pone in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione, che demanda a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.
La disposizione del citato articolo 120 della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
L'articolo 8 della legge n.131/2003 , recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3," nel dettare le disposizioni di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, appare riservare, comunque, allo Stato la competenza in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la menzionata norma della legge regionale presenti vizi di illegittimità costituzionale, in quanto non conforme al nuovo quadro costituzionale indicato dall’articolo 120 della Costituzione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Il Governo ha già impugnato, per lo stesso motivo, numerose leggi regionali.
Anche il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno censurato la legge in tal senso.
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