Dettaglio Legge Regionale

Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale. (2-1-2002)
Toscana
Legge n.2 del 2-1-2002
n.1 del 9-1-2002
Politiche ordinamentali e statuti
1-3-2002 / Impugnata
La legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002 n.2 disciplina la soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, prevedendo la cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti e amministrazioni già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo o del Difensore civico (articolo 1 e 2).Inoltre, la legge regionale prevede l’esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale, provvedendo a tal fine - previa diffida ad adempiere - tramite un commissario ad acta, riproducendo in buona sostanza alcune disposizioni già contenute nella L.r. n.31/92 (articolo 3).Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la competenza del difensore civico regionale sia esclusa quando la legge statale o regionale preveda l’intervento sostitutivo di altri organi, o della regione o di alcuno dei suoi organi istituzionali, ovvero quando la legge statale preveda l’attivazione di procedure esecutive giurisdizionali.L’articolo 4 attribuisce al Difensore civico regionale i poteri sostitutivi in materia di finanza locale, di competenza del comitato regionale di controllo, provvedendo alla nomina del Commissario ad acta nei casi di mancata adozione, nei termini prescritti dalla legge, del bilancio preventivo, del rendiconto, dei provvedimenti di accertamento dello stato di dissesto, dei procedimenti di riequilibrio, previsti dal decreto legislativo n.267/2000 nonché degli altri atti obbligatori la cui mancata adozione è equiparata dalla legge statale alla mancata adozione del bilancio preventivo.La legge costituzionale n.3/2001, che ha modificato il Titolo V della parte seconda della Costituzione, con l’abrogazione espressa dall’articolo 130 della Costituzione, ha comportato l’eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali.L’abrogazione di tale norma determina l’automatica decadenza delle norme previste dalla legislazione statale, in quanto il fatto stesso che si tratti di fonti subordinate alla Costituzione costringe ad escludere che esse siano in grado di sfuggire agli effetti abrogativi determinati da disposizioni incompatibili.Pertanto, del tutto condivisibile appare l’eliminazione di quelle forme di controllo preventivo e generale di legittimità, con contestuale soppressione dell’organo regionale di controllo, non confliggendo in alcun caso con le disposizioni costituzionali che prevedono unicamente all’articolo 117, 2° comma, lettera p), la legislazione esclusiva dello Stato in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane”.Censurabili, invece, sotto il profilo della legittimità costituzionale sembrerebbero le disposizioni previste dagli articoli 3 e 4 e correlato articolo 5 della legge medesima che disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Difensore civico regionale, così come evidenziato dal Dipartimento per le Riforme istituzionali e devoluzione, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Interno.Tali disposizioni debbono, infatti, essere valutate alla luce dell’articolo 120 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.3/2001.La disposizione prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.La legge della Toscana può essere impugnata per violazione dell’art.120 Cost.. Tale norma, infatti, demanda alla legge statale la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni e delle Province, secondo i principi della sussidiarietà e della leale collaborazione.Pertanto, la legge regionale non può autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa normazione statale emanata in attuazione del disposto costituzionale.Quindi è, non per la attribuzione all’organo regionale del potere, ma per la mancanza della legge statale attuativa, che la legge regionale si pone in contrasto con l’art.120 Cost., invadendo la sfera di competenza statale in materia di poteri sostitutivi (conforme Ministero Interno e Riforme Istituzionali).Al riguardo è opportuno rammentare che il potere sostitutivo del difensore civico regionale per omissioni o ritardo di atti obbligatori da parte degli enti locali era già previsto all’articolo 136 del D.Lgs. n.267/2000, mentre gli articoli 141 e 247 del citato decreto prevedevano il potere sostitutivo del Co.Re.co sulla mancata approvazione nei termini del bilancio e sul caso di omissione della deliberazione di dissesto finanziario da parte di Comuni e Province.Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene, comunque, di proporre l’impugnativa della legge regionale in esame in quanto non sussiste piena conformità tra le disposizioni recate dal d.lgs. n.267/2000 e il nuovo quadro costituzionale indicato dall’articolo 120 della Costituzione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

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